I contribuenti obbligati alla comunicazione annuale dei dati Iva

I soggetti passivi Iva sono tenuti a presentare, entro il 29 febbraio 2016, la comunicazione annuale dei dati relativi all’anno solare 2015: tale adempimento non sarà più, invece, dovuto dal 2017, con riguardo ai dati del 2016, in quanto la normativa di riferimento (art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) è stata formalmente abrogata dall’art. 1, co. 641, lett. d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificato dall’art. 10, co. 8-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192
Contestualmente, è stata prevista – sempre a partire dai dati relativi all’anno solare 2016 – l’anticipazione al mese di febbraio dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva (art. 1, co. 641, lett. c), della Legge n. 190/2014): in altri termini, a decorrere dal 2017, il contribuente non si potrà più avvalere della facoltà di trasmissione della dichiarazione annuale Iva in forma unificata con la dichiarazione dei redditi, essendo prevista esclusivamente quella autonoma nei termini sinora previsti per la comunicazione annuale dei dati Iva.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 gennaio 2016, n. 7765, ha approvato le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dei dati Iva definito con il precedente provvedimento del 17 gennaio 2011, n. 4275 – previsto dall’art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 – al fine di consentire ai contribuenti obbligati di presentare, entro il 29 febbraio 2016, la comunicazione dei dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dell’anno 2015. L’adempimento deve essere assolto in via telematica, direttamente dal soggetto passivo Iva oppure ricorrendo ad uno degli intermediari abilitati individuati dall’art. 3, co. 2-bis e 3, del predetto Decreto.
La comunicazione annuale dei dati Iva deve essere presentata da tutti i soggetti passivi Iva – ad eccezione di quelli espressamente esonerati, che saranno esaminati in un successivo commento – anche se, nell’anno solare 2015, non hanno effettuato operazioni imponibili e non sono tenuti alla liquidazione periodica dell’imposta. L’adempimento deve essere assolto anche dalle seguenti particolari tipologie di contribuenti:
partecipanti alla liquidazione di gruppo dell’Iva: il regime di cui all’art. 73, co. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – così come attuato dal D.M. 13 dicembre 1979 – è espressamente derogato dall’art. 8-bis, co. 3, del D.P.R. n. 322/1998, secondo cui gli enti e le società partecipanti che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, per l’anno di riferimento della comunicazione, sono tenuti ad effettuare singolarmente l’invio della comunicazione annuale dei dati relativi alla propria attività. In altri termini, la controllante deve trasmettere esclusivamente la comunicazione riguardante la propria attività, e non quella di gruppo, né quella dei singoli soggetti passivi partecipanti alla fiscal unit;
in regime di separazione dell’attività (art. 36 del D.P.R. n. 366/1972): deve essere trasmessa una sola comunicazione, riepilogativa dei dati di tutte le attività, ad eccezione di quelle per le quali sia previsto l’esonero dalla comunicazione annuale dei dati Iva;
• con liquidazione trimestrale dell’Iva, per opzione (art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, e artt. 73, co. 1, lett. e), e 74, co. 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972): devono essere esposte tutte le operazioni effettuate nell’anno solare 2015, compresi i dati relativi al quarto trimestre, al fine di determinare il credito o debito Iva riguardante l’intero periodo d’imposta di riferimento della comunicazione;
• aventi la contabilità presso terzi e la liquidazione periodica sulla base dell’Iva divenuta esigibile nel secondo mese precedente (art. 1, co. 3, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100);
soggetti a regimi speciali di determinazione dell’imposta dovuta o detraibile: nell’apposito rigo (CD4 per l’Iva esigibile, e CD5 per quella detraibile) della comunicazione annuale, devono indicare l’imposta risultante dall’applicazione dello specifico regime adottato;
• interessati da operazioni straordinarie oppure altre trasformazioni sostanziali soggettive: trovano applicazione i medesimi criteri previsti per la compilazione e presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio, nel caso di fusione o scissione di società con estinzione del dante causa (fusa, incorporata o scissa) nel corso dell’anno 2015, l’avente causa – società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione – deve presentare due comunicazioni: la prima, relativa alle proprie operazioni effettuate nel corso dell’anno 2015, e la seconda, riguardante i dati delle operazioni effettuate dal dante causa dal 1° gennaio 2015 sino all’ultima liquidazione eseguita. Diversamente, qualora la suddetta operazione straordinaria sia stata posta in essere tra il 1° gennaio 2016 e il 29 febbraio 2016, la comunicazione annuale dei dati Iva è effettuata dall’avente causa soltanto nell’ipotesi in cui l’adempimento non sia già stato assolto, prima dell’operazione straordinaria, dal dante causa. In virtù dei suddetti principi, è altresì possibile affermare che, in assenza di estinzione del dante causa, i soggetti interessati presentano autonomamente la comunicazione dei dati Iva dell’anno 2015 se l’operazione straordinaria è stata effettuata in tale periodo d’imposta senza trasferimento del debito o credito Iva, oppure se si è perfezionata a partire dal 1° gennaio 2016. Al contrario, nel caso di operazione straordinaria effettuata nel corso dell’anno solare 2015, senza estinzione del dante causa, con trasferimento del debito o credito Iva all’avente causa, quest’ultimo deve presentare due comunicazioni annuali, secondo le medesime modalità sopra illustrate con riferimento all’operazione straordinaria perfezionata nell’anno 2015 comportante l’estinzione del dante causa;
non residenti: i soggetti identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) presentano autonomamente la comunicazione annuale dei dati Iva, mentre quelli identificati tramite il rappresentante fiscale (art. 17, co. 3, del D.P.R. n. 633/1972) assolvono l’adempimento tramite costui. Se nell’anno 2015 il soggetto non residente ha operato in Italia sia identificandosi direttamente che tramite il rappresentante fiscale, la comunicazione annuale dei dati Iva è unica e deve essere effettuata dal soggetto che opera in Italia alla data di presentazione della comunicazione. Diversamente, nel caso dei soggetti non residenti che nel 2015 hanno operato in Italia mediante la stabile organizzazione, quest’ultima è tenuta a trasmettere la comunicazione annuale dei dati, per le operazioni ad essa imputabili e per quelle effettuate direttamente dalla casa madre (C.M. 29 luglio 2011, n. 37/E).

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