La nuova consultazione semplificata

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 (Legge delega n. 111 per la riforma fiscale) contiene le modifiche allo Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000 n. 212.
Vengono inseriti nello Statuto del contribuente i seguenti articoli:
• 10-sexies, in cui sono elencati i documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata);
• 10-septies, dedicato alle circolari;
• 10-octies, dedicato alla consulenza giuridica;
• 10-nonies, dedicato alla nuova consultazione semplificata.
Viene altresì riscritto l’art. 11 con riferimento all’istituto dell’interpello, la cui presentazione è subordinata al versamento di un contributo la cui misura e modalità di versamento dovranno essere individuate con apposito decreto del MEF in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume d’affari o dei ricavi e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
Con riguardo alle possibilità da parte del contribuente di conoscere il pensiero dell’Amministrazione Finanziaria relativamente a casi concreti e personali, il sistema che esce dalla riforma prevede due situazioni:
• il nuovo istituto della consultazione semplificata, riservato alle persone fisiche ed alle imprese minori;
• l’interpello, già presente in passato ma oggetto di modifiche, per tutti gli altri e quale ulteriore opportunità per i soggetti interessati dalla consultazione semplificata qualora quest’ultima non abbia reso possibile soddisfare la richiesta del contribuente.

Più nel dettaglio, il nuovo istituto della consultazione semplificata è riservato:
• alle persone fisiche, anche non residenti,
• a tutte le società Irpef di cui all’art. 5 del TUIR (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) che applicano il regime di contabilità semplificata
Sono quindi escluse le imprese individuali (persone fisiche) e le società di persone che adottano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria, così come da un’interpretazione letterale dovrebbero essere esclusi gli esercenti arti e professioni (individuali o associati) in quanto non rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 18 del DPR n. 600/73 (che individua gli obblighi contabili delle sole imprese in regime semplificato).
Il servizio di consultazione semplificata, di cui al nuovo art. 10-nonies dello Statuto del contribuente, è fruibile gratuitamente dai predetti soggetti avvalendosi dei servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria, anche tramite intermediari specificamente delegati, e deve riguardare casi concreti.

Concretamente, il contribuente accede ad un’apposita banca dati che contiene, nel rispetto della normativa sulla privacy, tutti i documenti di prassi dell’Amministrazione stessa (circolari, risposte di consulenza giuridica e interpelli) nonché le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. Secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 10-nonies la consultazione della banca dati dovrebbe consentire al contribuente di individuare la soluzione al proprio quesito interpretativo o applicativo. Qualora dalla consultazione il contribuente non riesca ad individuare la soluzione al proprio quesito, è prevista la possibilità di presentare istanza di interpello. E’ stabilito infine che si applichi l’art. 10, co. 2, dello stesso Statuto, secondo cui “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

In caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci.

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