imposta sul reddito d’impresa – IRI

Una delle principali novità della Legge di Stabilità 2017 (L. 232/2016) è l’introduzione dell’art. 55-bis del DPR 917/86, secondo cui il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l’aliquota prevista dall’art. 77 del TUIR (aliquota IRES). Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci. Per tenere conto di tale novità normativa, è stata, inoltre, integrata la lett. g) dell’art. 23 del DPR 917/86, nel senso di stabilire che, ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei soggetti non residenti, si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche i redditi di cui all’art. 55-bis, secondo periodo, del TUIR.
In deroga all’art. 8, co. 3, del DPR 917/86, le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione delle predette disposizioni (art. 55-bis, co. 1, del TUIR), sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita da tale regime sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell’art. 8, co. 3, del TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice, tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d’impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l’applicazione dell’art. 55-bis del TUIR. L’opzione ha durata pari a cinque periodi d’imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.
L’applicazione dell’art. 55-bis del DPR 917/86 esclude quella dell’art. 5 del TUIR limitatamente all’imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione. Diversamente, l’art. 55-bis del TUIR non è applicabile alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d’imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale regime: le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d’imposta.
È stato, inoltre, integrato l’art. 116 del DPR 917/86, riguardante le “Opzioni per le società a ristretta base proprietaria”, mediante l’inserimento del co. 2-bis, secondo cui – in alternativa a quanto disposto dai co. 1 e 2 – le società ivi previste possono esercitare l’opzione per l’applicazione del regime di cui all’art. 55-bis del TUIR. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano tale opzione si considerano equiparati alle somme di cui al co. 3 dello stesso articolo.
Per i soggetti che applicano l’art. 55-bis del TUIR, l’ammontare del contributo previdenziale annuo dovuto dai soggetti di cui all’art. 1 della Legge 233/1990 è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 55-bis del TUIR.

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