SCOMPUTO DELLE RITENUTE PER COMPETENZA O CASSA

L’art. 5, co. 2-bis, del DL 193/2016, convertito con la L. 225/2016, ha modificato il criterio di scomputo delle ritenute a titolo d’acconto in relazione ai redditi tassati per competenza, previsto dall’art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e dall’art. 25-bis del DPR 600/73. In particolare, è disposto che per le ritenute operate nell’anno successivo a “quello di competenza” dei redditi, ma anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il percipiente può scegliere tra le seguenti alternative:
scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi;
scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale le ritenute sono operate.
Prima di questo intervento normativo, le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi erano scomputabili dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza dei redditi. La modifica introduce ora, in alternativa allo scomputo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di competenza dei redditi (principio di competenza), la possibilità di scomputo nella dichiarazione dell’anno successivo, in cui è operata la ritenuta (principio di cassa).
Il medesimo principio è stato esteso, mediante la modifica dell’art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73, alle ritenute su provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari. A questo proposito, si ricorda che l’impostazione ora sancita in via normativa era stata ammessa, in via interpretativa, dalla stessa Amministrazione Finanziaria, secondo cui “le ritenute relative alle provvigioni predette, ove per qualsiasi ragione non vengano scomputate dall’imposta dell’anno cui sono imputabili le provvigioni medesime, potranno essere comunque detratte dall’imposta dell’anno in cui le provvigioni stesse sono state pagate” (C.M. 10.6.1983 n. 24/8/845).
Le nuove regole operano, quindi, anche con riferimento alle ritenute sui compensi corrisposti dal condominio all’appaltatore (art. 25-ter del DPR 600/73) e nel caso delle ritenute operate dalla banca e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del DL 78/2010).
Resta, naturalmente, inteso che le ritenute operate successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono scomputate dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui sono state effettuate (art. 22 co. 1 lett. c) del TUIR e art. 25-bis co. 3 del DPR 600/73).

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