L’esercizio dell’opzione per l’Iva di gruppo

La sussistenza del requisito del controllo, nei termini illustrati in un precedente commento (“Iva di gruppo, presupposti applicativi da verificare” del 1° febbraio 2016), consente alla controllante – capogruppo o sub-holding, residente o comunitaria identificata – di avvalersi dell’opzione per l’Iva di gruppo, esclusivamente mediante presentazione del modello Iva 26, in via telematica, secondo le istruzioni approvate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 6 dicembre 2010, n. 171422.
L’opzione per l’Iva di gruppo deve essere esercitata entro il 16 febbraio 2016, ovvero non oltre il termine di versamento dell’imposta del mese di gennaio dell’anno di riferimento: tale termine, tuttavia, non è perentorio, ovvero la sua inosservanza non comporta necessariamente l’inefficacia della liquidazione dell’Iva di gruppo. L’art. 2, co. 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 stabilisce, infatti, che il contribuente in buona fede in possesso – alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la presentazione del suddetto modello (C.M. 28 settembre 2012, n. 38/E, par. 1.2.) – dei requisiti sostanziali di accesso ad un regime opzionale, il quale non abbia tempestivamente esercitato la preventiva opzione, può comunque usufruire del beneficio, purchè risultino soddisfatte, congiuntamente, le seguenti condizioni:
la violazione non è stata ancora contestata, né sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 38/E/2012 (par. 1.2.), ha chiarito che non rileva la pendenza delle predette attività relativamente, nel caso di specie, a comparti impositivi differenti dall’Iva, in quanto non ostative alla possibilità di avvalersi della liquidazione di gruppo dell’imposta attraverso la successiva trasmissione della comunicazione (C.M. 10 luglio 1998, n. 180/E);
• il soggetto obbligato esercita tardivamente l’opzione, entro il termine di presentazione ordinario – a nulla rilevando il “periodo di tolleranza” dei 90 giorni successivi previsto dall’art. 2, co. 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – della prima dichiarazione utile rispetto alla scadenza prevista per l’adempimento tempestivo della comunicazione. L’opzione per l’Iva di gruppo relativa all’anno 2016, qualora non trasmessa tempestivamente entro il 16 febbraio 2016, può, pertanto, essere comunque presentata entro il 30 settembre 2016. La posizione dell’Amministrazione Finanziaria non è, peraltro, condivisa dall’Assonime, secondo cui sarebbe più ragionevole poter regolarizzare l’inadempimento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale del periodo d’imposta di riferimento (Circolare 3 dicembre 2012, n. 33, par. 2.2): l’accoglimento di tale tesi, ad avviso dell’Associazione, sarebbe maggiormente coerente con la disciplina della liquidazione dell’Iva di gruppo, poiché l’omesso o tardivo invio del modello Iva 26 potrebbe essere riscontrato proprio in sede di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata operata la liquidazione dell’Iva di gruppo. Sul punto, si rammenta che la precedente Circolare Assonime 28 maggio 2012, n. 14 aveva sostenuto la possibilità di invocare un termine ancor più ampio, ovvero sino a quando non fosse iniziata l’attività di accertamento;
versi contestualmente l’importo di euro 258, ovvero la sanzione minima stabilita dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, mediante il modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo 8114 (R.M. 11 maggio 2012, n. 46/E), con espressa esclusione della possibilità della compensazione con altri crediti disponibili. Non è neppure riconosciuta la facoltà di invocare l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per ridurre la sanzione, poiché quest’ultima rappresenta l’onere da assolvere per avere diritto alla regolarizzazione della comunicazione tardiva.
Si ricorda, infine, che il modello Iva 26 deve essere presentato anche successivamente all’opzione per la liquidazione di gruppo qualora sopraggiungano variazioni nei dati originariamente indicati (da comunicarsi entro 30 giorni dal manifestarsi delle stesse) – compilando, però, esclusivamente il frontespizio ed i campi modificati – salvo il caso della rettifica della quota di partecipazione posseduta che non determina, però, la perdita del requisito del controllo. Diversamente, il trasferimento di azioni o quote che produce il venir meno di tale presupposto comporta l’obbligo di assolvimento del predetto adempimento, nonché l’uscita della partecipata dall’Iva di gruppo, a partire dalla liquidazione periodica del mese o trimestre nel corso del quale si è verificato l’evento interruttivo. L’osservanza di tale incombente non sostituisce, tuttavia, quello di dichiarazione di variazione dei dati Iva previsto dall’art. 35, D.P.R. n. 633/1972.

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