Rivalutazione dei beni nel bilancio 2015

È possibile rivalutare i beni d’impresa nel bilancio dell’esercizio 2015?

Risposta

La facoltà di iscrizione dei maggiori valori, nel bilancio dell’esercizio 2015, è riconosciuta dall’art. 1, co. 889-895, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (materiali ed immateriali) e le partecipazioni di controllo e collegamento, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014. In particolare, tale disciplina è applicabile ai seguenti elementi patrimoniali:
• le immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, beni mobili iscritti nei pubblici registri, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
• le immobilizzazioni immateriali, limitatamente ai beni costituenti diritti giuridicamente tutelati, come quelli aventi ad oggetto i brevetti industriali, l’utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni e licenze, i marchi, il know-how ed altri diritti simili iscritti nell’attivo patrimoniale, oppure completamente ammortizzati, purchè siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
• le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate a norma dell’art. 2359 del codice civile.
Sono, pertanto, esclusi dalla rivalutazione:
• i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, ecc.). Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, in occasione della precedente norma di rivalutazione (art. 1, co. 140-146, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva osservato che – per ragioni di ordine logico-sistematico, e coerentemente con quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione – l’esclusione dalla disciplina riguarda tutti i beni-merce, a dispetto della norma che fa riferimento esclusivamente agli immobili iscritti tra le rimanenze di magazzino (C.M. 4 giugno 2014, n. 13/E, par. 1);
• l’avviamento, i costi pluriennali e i beni monetari (denaro, crediti ed obbligazioni, comprese quelle convertibili);
• le partecipazioni diverse da quelle di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., o che comunque non costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati (art. 2, del D.M. 13 aprile 2001, n. 162) – compresi quelli aventi costo unitario inferiore ad euro 516,46 – e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo patrimoniale del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014: conseguentemente, non è prospettabile la rivalutazione per i beni in leasing riscattati durante l’anno 2015. I beni detenuti in locazione finanziaria possono, infatti, essere rivalutati dall’utilizzatore esclusivamente qualora il diritto di riscatto sia stato esercitato entro l’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 (art. 2, co. 3, del D.M. n. 162/2001).
In presenza dei suddetti presupposti, la società può procedere alla rivalutazione di tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, da effettuare nel bilancio dell’esercizio 2015, ovvero per quello successivo al periodo amministrativo in corso al 31 dicembre 2014, e il cui termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2016.
Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per gli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti che dovessero necessitare.
Cordiali saluti.

Studio Cerato & Associati

Cassola, 1 aprile 2016

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