Limiti di spesa superbonus 110% cumulabili per singolo immobile: risposta Agenzia n. 523

Con la risposta ad istanza di interpello n. 523 di oggi 4 novembre 2020, l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti che confermano alcuni aspetti relativi al funzionamento della super detrazione del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

La fattispecie descritta nell’istanza si riferisce ad un soggetto che intende ristrutturare un immobile residenziale, e che a seguito dei lavori otterrà due unità immobiliari distinte. I lavori che si intende eseguire riguardano l’adeguamenti sismico e l’isolamento termico (cappotto) quali trainanti, nonchè altri interventi di riqualificazione energetica cd. “trainati” (sostituzione dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento, sostituzione degli infissi e delle persiane, installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di un impianto fotovoltaico e installazione di un sistema di accumulo integrato nel predetto impianto  (ovvero in alternativa un impianto collettore solare).

I quesiti posti sono tre, che possono sintetizzarsi in due:

  1. se i limiti di spesa previsti per ciascun intervento sono da considerarsi con riferimento all’unità immobiliare esistente prima dell’intervento, oppure ai due che risulteranno dopo l’intervento. In merito a tale quesito, l’Agenzia conferma che si deve aver riguardo alla situazione esistente prima dell’inizio dei lavori e che nel caso di specie si deve quindi considerare un’unica unità immobiliare, per la quale è possibile fruire delle detrazioni tenendo conto dei singoli limiti di spesa previsti per ciascuno di essi. Ne consegue che la somma detraibile sarà data dalla sommatoria dei singoli interventi eseguiti (nei limiti di spesa previsti per ciascuno di essi) dovendosi tenere una distinta contabilizzazione degli stessi. Sul punto l’Agenzia conferma anche altri due aspetti: il limite di euro 96.000 previsto per il sisma bonus “assorbe” anche eventuali lavori di ristrutturazione, ed il limite di spesa previsto per gli interventi “trainati” si traduce in un limite di detrazione calcolato dividendo l’importo della spesa per 1,1
  2. se per fruire dell’agevolazione relativa all’installazione dell’impianto di riscaldamento (il cui limite di spesa è di euro 30.000 quale “trainato”) è necessaria la presenza di un impianto, e laddove la risposta sia affermativa se si possa ritenere sufficiente la presenza di un contatore del gas, l’attestato di intervento di sigillatura risalente al 2010 e la presenza di tre camini. Nel caso di specie, infatti, l’impianto è stato rimosso prima dell’apertura del cantiere. Secondo l’Agenzia la presenza di un impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, è necessaria . Tuttavia, nel caso prospettato, considerata la presenza di tre camini nell’immobile in cui saranno eseguiti gli interventi, è possibile accedere al super bonus del 110% a condizione ovviamente che vi sia un salto di due classi energetiche da prima a dopo gli interventi, come da apposita asseverazione rilasciata dal tecnico

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