Credito d’imposta 4.0 e indicazioni in fattura obbligatorie

Con due risposte pubblicate quest’oggi (n. 438 e 439) l’Agenzia delle entrate precisa che la fattura di acquisto del bene strumentale oggetto di agevolazione (credito d’imposta) priva del riferimento normativo (art. 1, co. da 184 a 197, della Legge n. 160/2019) non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca dell’agevolazione.

Si ricorda che il richiamato art. 1, co. da 184 a 197, della Legge n. 190/2019 (Legge di Bilancio 2020) riconosce un credito d’imposta (del 6% o del 40% a seconda del bene) alle imprese che nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 31 dicembre 2020 sia pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine)  effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il co. 195 dispone in particolare che, ai fini dei successivi controlli, i beneficiari del credito d’imposta devono conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento della spesa e la corrette determinazione dei costi agevolabili. A tale scopo, prosegue la norma, le fatture e gli altri documenti devono contenere il chiaro riferimento alle citate disposizioni di legge.

In merito a tale ultimo aspetto, l’Agenzia ritiene che anche per il credito d’imposta si rendano applicabili i chiarimenti forniti dal MISE (Faq n. 10.15) in relazione all’agevolazione Sabatini-ter. Ne consegue che:

  • la fattura sprovvista del riferimento normativo all’art. 1, co. da 184 a 197, della Legge n. 160/2019, non può essere considerata documentazione idonea con conseguente perdita dell’agevolazione in sede di controllo;
  • per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo in questione può essere apposto dall’impresa acquirente sull’originale della fattura con scrittura indelebile (anche mediante timbro);
  • per le fatture elettroniche, l’impresa acquirente può procedere alla stampa del documento apponendo il predetto riferimento normativo (indelebile), ovvero realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme all’originale stesso.

Tale ultima possibilità (integrazione elettronica) segue, secondo l’Agenzia, le medesime regole già illustrate dall’Agenzia in merito all’inversione contabile nella C.M. n. 14/E/2019. Si tratta di una sorta di autofattura elettronica inviata allo Sdi quale documento per integrare la fattura ricevuta dal fornitore, nel quale il soggetto beneficiario del credito d’imposta deve indicare gli estremi normativi al fine di non decadere dal beneficio.

Per quanto riguarda il termine per la regolarizzazione (nelle diverse modalità descritte) l’Agenzia precisa che le attività devono essere eseguite entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

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