data di emissione della fattura elettronica

In vista dell’ormai imminente obbligo di emissione della fattura elettronica, prevista dal prossimo 1° gennaio per tutte le operazioni (e già operativa per le cessioni di carburanti e per i subappalti pubblici dal 1° luglio 2018) sono ancora molti i dubbi e le criticità che le aziende ed i loro professionisti devono affrontare. Tra queste assume un certo rilievo la data di emissione della fattura elettronica, i cui riflessi impattano sia sulla liquidazione dell’Iva a debito in capo al cedente/prestatore (di cui ci si occupa nel presente intervento), sia per quanto riguarda la detrazione dell’imposta in capo al cessionario/committente. In merito al primo aspetto, l’art. 21, co. 1, del DPR 633/72 stabilisce che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”. Nel provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 è stato precisato che la data di emissione della fattura elettronica coincide con quella indicata nel campo “data” della fattura Xml. In ossequio alle regole Iva, la fattura deve essere messa in coincidenza con il momento di effettuazione dell’operazione (individuato con le regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72), e nel corso del Videoforum del 24 maggio scorso l’Agenzia ha precisato che la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sdi al momento di effettuazione dell’operazione, fermo restando che la se il documento supera i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal Sdi, la fattura si intende emessa con la data riportata nella fattura stessa, e ciò nel rispetto delle regole di cui all’art. 6 del DPR 633/72. Secondo tali indicazioni, la fattura trasmessa al Sdi nei primi giorni del mese, con indicazione nel capo data dell’ultimo giorno del mese precedente, sembra quindi rispettare il precetto normativo e consente la confluenza del debito Iva nel mese relativo alla “data” indicata nella fattura. Tuttavia, con la successiva C.M. n. 13/E del 2 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate pare aver preso una strada diversa, poiché dopo aver ribadito che le regole sulla fatturazione elettronica non hanno derogato in alcun modo ai termini di emissione della fattura, precisa che la contestualità (ossia l’emissione della fattura entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione) deve essere valutata alla luce del processo, normativo e tecnico, richiesto per la creazione e trasmissione del documento al Sdi. In tale ottica, precisa l’Agenzia tenendo conto della prima fase di applicazione della fattura elettronica, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche contenute nel provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018, ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’art. 6, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 472/97. Leggendo al contrario le affermazioni dell’Agenzia, sembrerebbe che, una volta passato il primo periodo di applicazione della fattura elettronica, non sia più consentito (o meglio sarebbe sanzionato) trasmettere al Sdi nei primi giorni del mese una fattura datata fine mese precedente. Tuttavia, tenendo conto che l’imposta a debito entra nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui la fattura è stata emessa (campo “data” del tracciato Xml), non si vede quale possa essere la violazione che deriva dalla trasmissione al Sdi della fattura nei primi mesi del giorno successivo (almeno fino al giorno 16 quale scadenza per la liquidazione dell’imposta del mese precedente). Invocando proprio l’art. 6, co. 5-bis, del D.Lgs. n. 472/97, non sono sanzionabili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’attività di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo. Non sembra possano esservi dubbi, per fare un esempio, che una fattura datata 31 del mese “x”, trasmessa al Sdi il giorno 7 del mese “x+1”, con confluenza del debito Iva nella liquidazione del mese “x”, sia considerata una “violazione” (?) meramente formale non solo in una fase di prima applicazione delle nuove regole, ma più in generale a regime.
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