LA RILEVAZIONE DEI DERIVATI SECONDO ASSONIME

L’art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il n. 11-bis) dell’art. 2426, co. 1, c.c., secondo cui gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al fair value. Le variazioni di quest’ultimo sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Questa riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura. A questo proposito, la Circolare Assonime n. 14/2017, a commento dell’OIC 32, par. 36, osserva che – nel caso di derivati attivati a copertura di flussi di costi o di ricavi di natura operativa – la valutazione del derivato produce effetti che interesseranno, alla fine, la parte operativa del conto economico: è, invece, attribuita alle voci D)18)d) e D)19)d) la parte di oscillazione di valore del derivato di copertura di flussi finanziari attesi che non si qualifica come copertura efficace.
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
Le riserve di patrimonio netto che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c. e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. In definitiva, esse non si configurano, sotto il profilo sostanziale, come voci effettive del patrimonio netto.
La Circolare Assonime n. 14/2017 ritiene che si tratti di previsioni che, pur assolutamente condivisibili e coerenti con la funzione svolta dal bilancio nel sistema codicistico, vanno in una direzione opposta a quella indicata dal D.Lgs. n. 38/2005 per i soggetti IAS-adopter: per questi ultimi, tale Decreto ha, infatti, previsto la piena disponibilità degli utili derivanti dalla valutazione di derivati speculativi, in quanto assimilati agli utili da negoziazione di strumenti finanziari, mentre le riserve attivate a fronte della valutazione dei derivati di copertura di flussi finanziari attesi (o di operazioni programmate ed impegni irrevocabili) sono assoggettate al regime di cui all’art. 6 del Decreto che, pur non consentendo la loro distribuzione, prevede comunque una loro tendenziale rilevanza ai fini dell’applicazione delle norme che assumono il patrimonio netto a parametro di riferimento. In virtù di tali considerazioni, l’Assonime reputa, pertanto, opportuna una revisione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 38/2005, per eliminare una disparità di trattamento che appare del tutto ingiustificata.

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