SPLIT PAYMENT ALLARGATO DAL 1/7/2017

A decorrere dalle operazioni fatturate dall’1.7.2017 l’applicazione del meccanismo dello “split payment” alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi opera non soltanto verso le Amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1, co. 2, della Legge 31.12.2009, n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori dell’imposta, ma anche nei confronti di alcuni specifici clienti: società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.) o “di fatto” (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; società controllate, mediante controllo “di diritto” (art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.), direttamente dagli enti pubblici territoriali, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni o unioni di Comuni; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle società elencate ai punti precedenti; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, fermo restando la possibilità di individuare, con un apposito decreto ministeriale, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
È stato altresì abrogato il co. 2 dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, secondo cui la scissione dei pagamenti non era applicabile “ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito”: conseguentemente, per le operazioni fatturate dall’1.7.2017, anche tali prestazioni – qualora siano rese nei confronti dell’Amministrazioni Pubbliche e degli altri soggetti sopra indicati – rientrano nella disciplina dello “split payment”.
È stato pure disposto che i suddetti cessionari o committenti sono tenuti a rilasciare, su richiesta dei propri cedenti o prestatori, un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica l’art. 17-ter del DPR 633/1972: i cedenti o prestatori in possesso di questa attestazione sono, pertanto, tenuti ad osservare la disciplina dello “split payment” (art. 17-ter, co. 1-quater, del DPR 633/1972).
Sono, invece, esclusi dal sistema della “scissione dei pagamenti” gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter, co. 1-quinquies, del DPR 633/1972).

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