DERIVATI E BILANCIO

L’art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il n. 11-bis) dell’art. 2426, co. 1, c.c. – non applicabile alle micro imprese (art. 2435-ter, co. 3, c.c.) – a norma del quale gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti nello stato patrimoniale al fair value,

BILANCIO 2016, NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

Le principali novità normative riguardano i criteri di valutazione delle seguenti voci: 1. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Non sono più iscrivibili nell’attivo patrimoniale – a partire dal bilancio dell’esercizio iniziato lo scorso 1° gennaio 2016 (art. 12, co. 1, del Decreto) – i costi di ricerca e pubblicità. Rimangono, pertanto, capitalizzabili nella voce

BILANCIO 2016, LA COMPARABILITA’

Ai sensi dell’art. 2423-ter, co. 5, c.c., “Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota