IL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE

L’art. 6, co. 13, del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto l’art. 2435-ter c.c., riservato alla c.d. micro-impresa, ovvero quella che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbia superato almeno due dei seguenti limiti:
• totale dell’attivo patrimoniale: euro 175.000;
• ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 350.000;
• dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Tale società, soggetta ai medesimi schemi di stato patrimoniale e conto economico e ai criteri di valutazione – ad eccezione di quelli relativi agli strumenti finanziari derivati (art. 2435-ter, co. 3, c.c.) – delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), è esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, qualora esponga – in calce allo stato patrimoniale – le informazioni previste dall’art. 2427, co. 1, nn. 9) e 16), c.c.:
• l’ammontare complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;
• gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, e quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime;
• l’importo dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, con la precisazione del tasso d’interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati o rinunciati, nonché degli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, indicando il totale per ciascuna categoria.
La micro-imprese è, inoltre, esonerata dalla predisposizione della relazione sulla gestione, se in calce allo stato patrimoniale sono riportate le informazioni previste dall’art. 2428, co. 3, nn. 3) e 4), c.c. (numero e valore nominale delle azioni proprie e delle partecipazioni delle controllanti possedute – anche tramite società fiduciaria o interposta persona – con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, e quelle acquistate o cedute nel corso dell’esercizio, pure mediante società fiduciaria o interposta persona, con la precisazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni).
La società che si avvale dei suddetti esoneri è, tuttavia, tenuta a redigere il bilancio in forma ordinaria oppure abbreviata, a seconda dei casi, qualora abbia superato almeno due dei limiti di cui all’art. 2435-ter, co. 1, c.c., per due esercizi consecutivi.

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