TASSAZIONE A FORFAIT AGLI STRANIERI RESIDENTI

La legge di bilancio 2017 ha introdotto l’art. 24-bis del DPR 917/86, al fine di stabilire che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, per un tempo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all’art. 67, co. 1, lett. c) (plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate), del TUIR realizzati nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all’art. 68, co. 3, del TUIR.
Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari.
L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l’accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’Irpef. L’imposta non è deducibile ai fini di imposte e contributi.
L’opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. b), della Legge 212/2000, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.
L’opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Gli effetti dell’opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
I soggetti che esercitano l’opzione non sono tenuti, per i periodi d’imposta di validità della stessa, agli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4 del DL 167/1990 (quadro RW), né al versamento delle imposte patrimoniali estere (Ivie e Ivafe).
Gli effetti dell’opzione non sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 44 del DL 78/2010.
Le modalità attuative dell’art. 24-bis del TUIR, applicabili dalle dichiarazioni dei redditi relativi al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2017, saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter settimanale – se non lo hai già fatto – per rimanere sempre aggiornato: in caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci.

IMPO

Condividi la notizia