REGIME DI CASSA PER I SEMPLIFICATI

È stato riformulato il co. 1 dell’art. 66 del DPR 917/86, stabilendo che nel caso dei soggetti che applicano, in base al DPR 600/73, il regime di contabilità semplificata, il reddito d’impresa è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 del TUIR e degli altri proventi di cui all’art. 89 del TUIR percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa (c.d. principio di cassa). La differenza è aumentata dei ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, dei proventi di cui all’art. 90 co. 1 del TUIR, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 86 del TUIR e delle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 101 del TUIR. Conseguentemente, non trovano più applicazione i co. 1 e 2 dell’art. 109 del DPR 917/1986, come previsto dal novellato co. 3 dell’art. 66 del TUIR, dal quale sono stati altresì eliminati il terzo e quarto periodo, riguardanti i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta.
Il reddito del periodo d’imposta in cui si applica l’art. 66 del TUIR è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio di competenza (art. 1, co. 18, della Legge 232/2016).
Nel caso di passaggio da un periodo d’imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell’art. 66 del DPR 917/86 ad un periodo d’imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi (art. 1, co. 19, della Legge 232/2016).
Ai fini Irap, nell’art. 5-bis del D.Lgs. 446/1997 è stato inserito il co. 1-bis, al fine di stabilire che la base imponibile del tributo regionale (co. 1) è determinata secondo i criteri dell’art. 66 del TUIR da parte dei contribuenti che calcolano il reddito d’impresa applicando tale disposizione: si applicano, in quanto compatibili, i co. 18 e 19 dell’art. 1 della Legge 232/2016.
È stato, inoltre, riformulato l’art. 18 del DPR 600/73, riguardante la contabilità semplificata delle imprese minori, ovvero i cui ricavi (artt. 57 e 85 del TUIR) percepiti in un anno intero, o conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, co. 2, del TUIR, non abbiano superato l’ammontare di euro 400.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di euro 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Questi contribuenti devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti, indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell’esercizio, precisando le informazioni di cui alla predette lett. b) e c).
I componenti positivi e negativi di reddito diversi da ricavi e spese sono annotati nei registri obbligatori di cui all’art. 18, co. 2, del DPR 600/73, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questi registri sono sostituiti da quelli tenuti per l’Iva, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d’imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (art. 18, co. 4, del DPR 600/73).
Il successivo co. 5 stabilisce altresì che previa opzione, vincolante per almeno un triennio, tali contribuenti possono tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all’Iva ai sensi dell’art. 34 del DPR 633/72 non sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nei co. 2, 3 e 4 dell’art. 18 del DPR 600/73.
Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel co. 1 dell’art. 18 del DPR 600/73.
Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi (art. 18, co. 8, del DPR 600/73).
I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al co. 1 dell’art. 18 del DPR 600/73, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata.
Ai fini dell’applicazione del novellato art. 18 del DPR 600/73, si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d’imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al co. 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al co. 4.
Le suddette disposizioni (art. 1, co. 17-22, della Legge 232/2016), riguardanti i contribuenti in contabilità semplificata, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2017, possono essere adottate disposizioni per l’attuazione dei predetti commi.

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