ACCONTO IVA: MODALITA’ DI CALCOLO

Ai fini della quantificazione dell’importo dovuto a titolo di acconto, è possibile utilizzare tre metodologie di calcolo: storico, previsionale, analitico.
Metodo storico

A norma dell’art. 6, co. 2, della Legge n. 405/1990, il metodo storico per la determinazione dell’acconto Iva prevede il versamento di un importo pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Nello specifico, il riferimento da assumere, ai fini del calcolo dell’acconto IVA con il metodo storico, è:
• per i contribuenti mensili, la liquidazione del mese di dicembre 2015 (rigo VH12, a debito, della dichiarazione annuale Iva riguardante l’anno solare 2015);
• per i contribuenti trimestrali “per natura” di cui all’art. 74, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, (esercenti impianti distribuzione carburanti, autotrasportatori) la liquidazione relativa all’ultimo trimestre 2015 (rigo VH12, a debito, della dichiarazione annuale Iva afferente l’anno solare 2015);
• per i contribuenti trimestrali “per opzione” ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 542/1999, la liquidazione annuale 2015 (rigo VL38 + rigo VH13 – rigo VL36). A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la maggiorazione dell’1%, applicata all’Iva dovuta in sede di dichiarazione annuale, non va considerata, in quanto rappresenta semplicemente l’interesse corrisposto (R.M. n. 157/E/2004).
Si precisa, inoltre, che la base di calcolo deve far riferimento all’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato a suo tempo nel mese di dicembre dell’anno precedente: nel caso in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto per il 2016 deve essere commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2015.
Il metodo storico di determinazione dell’acconto Iva è spesso preferibile data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente, rendendo minimo il rischio di errore, ovvero di incorrere nell’applicazione di sanzioni.
Variazione della periodicità di liquidazione
Nel caso in cui, in conseguenza della variazione del volume d’affari, la periodicità dei versamenti Iva sia mutata durante il 2016, rispetto a quella adottata nel 2015, devono essere osservate le regole di cui all’art. 6, co. 3, della Legge n. 405/1990.
In particolare, per i contribuenti che sono passati dal regime di liquidazione e versamenti su base mensile, applicato nel 2015, al regime su base trimestrale nel 2016, l’importo dovuto nel 2016 deve essere determinato facendo riferimento all’ammontare dell’Iva versata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015 (righi VH10, VH11 e VH12 della dichiarazione annuale Iva), compreso l’eventuale acconto, al netto dell’eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2015.
Diversamente, nell’ipotesi di variazione della periodicità da trimestrale (anno 2015) a mensile (anno 2016), l’importo dell’acconto dovuto per l’anno 2016 deve essere determinato facendo riferimento:
• per i contribuenti trimestrali per natura, (esercenti impianti distribuzione carburanti, autotrasportatori) ad un terzo dell’Iva versata con riferimento all’ultimo trimestre del 2015 (1/3 dell’importo del rigo VH12 della dichiarazione annuale);
• per i contribuenti trimestrali per opzione, ad un terzo del versamento effettuato all’atto della dichiarazione annuale Iva 2015, al netto degli interessi (1/3 della sommatoria dei righi VL32 e VH13 della dichiarazione annuale).
Nel caso in cui, nella dichiarazione annuale IVA 2016, il contribuente abbia rilevato un importo a credito, al posto di VL32 dovrà considerare VL33 (IVA a credito) con segno meno.

Metodo previsionale

Il contribuente può determinare l’acconto Iva, in alternativa al metodo storico, sulla base della stima delle operazioni riferite all’ultimo mese o trimestre del 2016 – a seconda della propria periodicità di liquidazione dell’imposta – applicando l’aliquota dell’88% (art. 6, co. 3, della Legge n. 405/1990).
Per i contribuenti trimestrali per natura di cui all’art. 74, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972, al fine di rendere omogenei l’importo relativo al “dato storico” e quello “previsionale”, quest’ultimo deve essere considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente (C.M. 3 dicembre 1991, n. 52).
In particolare, è preferibile optare per la determinazione dell’acconto IVA 2016 con il metodo previsionale, allorquando:
 i contribuenti mensili, prevedono di dover liquidare per il mese di dicembre 2016 un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2015;
 i contribuenti trimestrali per natura, prevedono di dover liquidare per il quarto trimestre 2016 un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2015. Peraltro, per i contribuenti trimestrali “per natura”, al fine di rendere omogenei l’importo relativo al “dato storico” e quello “previsionale”, quest’ultimo deve essere considerato al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o trimestre precedente;
 i contribuenti trimestrali per opzione, prevedono di dover liquidare per la dichiarazione IVA relativa al 2016 un importo a titolo di acconto IVA inferiore a quello versato nel 2015.

Metodo analitico

Il contribuente, in alternativa al metodo storico e a quello previsionale, può determinare l’acconto Iva, come anticipato, sulla base delle operazioni attive effettuate (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) e di quelle passive registrate nell’ultimo periodo dell’anno – mese o trimestre, a seconda della periodicità di liquidazione dell’imposta – sino al 20 dicembre 2016.In sede di determinazione dell’imposta riguardante le operazioni attive effettuate nell’ultimo mese o trimestre dell’anno 2016, sino al 20 dicembre 2016, è necessario considerare non soltanto le operazioni già registrate nel suddetto periodo, ma anche quelle per le quali si siano già verificati i presupposti che integrano il momento impositivo a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, come la consegna o spedizione dei beni, il pagamento dei corrispettivi e l’emissione della fattura (C.M. 11 dicembre 1993, n. 40/E). In altri termini, deve essere sommata l’Iva relativa alle seguenti operazioni attive:
annotate (o che avrebbero dovuto essere annotate) nei registri di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972 nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e il 20 dicembre 2016 (contribuenti mensili) o tra il 1° ottobre 2016 e il 20 dicembre 2016 (contribuenti trimestrali);
 effettuate tra il 1° novembre 2016 e il 20 dicembre 2016, ma non ancora registrate, in quanto non sono ancora decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione della stessa.
L’importo così ottenuto deve, poi, essere ridotto dell’Iva a credito afferente le seguenti operazioni passive:
 acquisti ed importazioni annotati nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2016 e il 20 dicembre 2016 (contribuenti mensili) oppure tra il 1° ottobre 2016 e il 20 dicembre 2016 (contribuenti trimestrali);
 operazioni intracomunitarie, per le quali la corrispondente Iva a debito è stata già considerata, per effetto della doppia registrazione dovuta all’integrazione della fattura del fornitore comunitario.
Deve essere altresì considerata in diminuzione, ai fini del calcolo dell’acconto secondo il metodo analitico, l’eventuale Iva a credito riportata dalla liquidazione relativa al periodo precedente, ovvero il mese di novembre 2016 (contribuenti mensili) o il terzo trimestre 2016 (contribuenti trimestrali).
L’imposta così determinata corrisponde all’acconto da versare, nella misura del 100%: a tale fine, deve essere considerato l’eventuale riporto del saldo a credito relativo al periodo precedente (o del debito non superiore ad euro 25,82).

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