Assegnazione ai soci, non tutti i beni sono agevolabili

L’art. 1, co. 115, della Legge n. 208/2015 stabilisce che le disposizioni agevolative previste dai co. 115-120 (tassazione sostitutiva sugli eventuali plusvalori e riduzione alla metà dell’imposta di registro proporzionale, se dovuta) sono applicabili all’assegnazione (o alla cessione) ai soci dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (terreni e fabbricati), e di quelli mobili iscritti nei pubblici registri (autoveicoli, navi, aeromobili, ecc.) non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Sono, pertanto, agevolabili gli autoveicoli aziendali differenti da quelli utilizzati, ad esempio, dalle scuole guida o dalle imprese di autonoleggio.
Non rientrano, quindi, tra i beni agevolabili le quote di partecipazioni in società, a differenza di quanto espressamente previsto dall’art. 29 della Legge n. 449/1997: i benefici dovrebbero, inoltre, essere esclusi con riguardo all’attribuzione di diritti reali parziali sui beni agevolabili, come, ad esempio, l’usufrutto.
Nel caso specifico dei beni immobili, è, pertanto, possibile procedere all’assegnazione (o alla cessione) agevolata dei seguenti: immobili merce (indipendentemente dalla categoria catastale), alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, ovvero che sono iscritti, nel bilancio d’esercizio, tra le rimanenze finali di magazzino; immobili patrimonio (ad esempio, i fabbricati civili di categoria catastale A concessi in locazione, ad eccezione degli A/10 qualificabili come strumentali per natura), disciplinati fiscalmente dall’art. 90 del Tuir; immobili strumentali per natura, in base alla propria categoria catastale (A/10, B, C, D ed E), in quanto non suscettibili di un diverso utilizzo, se non attraverso radicali trasformazioni.
Tuttavia, qualora questi ultimi siano utilizzati direttamente nell’esercizio dell’attività per l’impresa, sono altresì qualificabili come strumentali per destinazione: al ricorrere di tale ipotesi, si presume prevalente la strumentalità per destinazione, con relativa esclusione dalle disposizioni agevolative. Sul punto, si osservi, peraltro, che la qualificazione di bene agevolabile deve essere verificata al momento dell’assegnazione, e non dell’entrata in vigore della disposizione: in altri termini, un bene ad oggi non agevolabile – come potrebbe essere un opificio industriale, accatastato come D/1 (strumentale per natura) e utilizzato direttamente nell’esercizio dell’impresa (strumentale anche per destinazione) – potrebbe diventare agevolabile in prossimità dell’assegnazione, in quanto concesso a terzi, in locazione o comodato, o comunque non utilizzato direttamente nell’esercizio dell’attività dell’impresa (C.M. n. 112/E/1999, Cap. I, Parte I, par. 3.1), poiché la stessa è stata cessata presso tale immobile, in quanto già svolta presso altre unità operative.
I terreni agricoli non possono essere assegnati (o ceduti) ai soci in modo agevolato se sono utilizzati per effettuare la coltivazione e/o l’allevamento di animali, in quanto risultano impiegati dalla società nell’esercizio della propria attività d’impresa.
Per quanto concerne le società immobiliari di gestione, si ricorda che non sono considerati strumentali – e, quindi, possono formare oggetto di assegnazione (o cessione) agevolata – i beni che costituiscono l’oggetto dell’attività imprenditoriale, ovvero sono destinati alla locazione (Cass. 13 ottobre 1983, n. 1367; C.M. n. 112/E/1999, Capitolo I, Parte I, par. 3.1). In altri termini, sono agevolabili le assegnazioni (o le cessioni) ai soci dei beni immobili concessi in locazione a terzi da parte della società immobiliare di gestione, a prescindere dal fatto che rientrino nelle categorie catastali che qualificano, in via ordinaria, gli immobili strumentali (A/10, B, C, D ed E) oppure quelli abitativi (A, ad eccezione degli A/10).
La qualificazione di bene agevolabile, come anticipato, deve essere verificata al momento dell’assegnazione (o della cessione) – è, pertanto, irrilevante la data in cui il cespite era entrato a far parte del patrimonio della società assegnante (o cedente) – e non in quello precedente della delibera sociale di assegnazione. Quest’ultimo atto, peraltro, potrebbe rilevare ai fini contabili, poiché con la delibera la società assume l’impegno di assegnare dei beni ai soci, contraendo, quindi, un debito nei loro confronti e annullando contestualmente riserve di utili e/o capitale: a questo proposito, si segnala che – per espressa previsione normativa, operata dall’art. 1, co. 118, della Legge n. 208/2015 – non si applica la presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili prevista dall’art. 47, co. 1, secondo periodo, del Tuir.
Il suddetto debito verso i soci, sorto per effetto della delibera sociale, si estingue con la materiale assegnazione del bene, che farà altresì emergere gli obblighi tributari di fatturazione, liquidazione e versamento delle imposte indirette.
Si ricorda, inoltre, che – anche per rispettare la c.d. par condicio tra i soci – è possibile che l’assegnazione riguardi pure beni non agevolati: al ricorrere di tale ipotesi, le disposizioni agevolative sono, naturalmente, applicabili alle assegnazioni (o cessioni) di beni agevolabili, in presenza di tutti gli altri presupposti, mentre le operazioni aventi ad oggetto beni non agevolabili saranno soggette alle regole ordinarie di tassazione.
Si osserva, infne, che, ai fini dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 della Legge n. 724/1994), non sono previste disposizioni speciali: conseguentemente, nonostante l’assegnazione (o la cessione) agevolata effettuata nell’anno 2016 (entro il 30 settembre), i beni agevolabili assegnati o ceduti concorrono comunque alla determinazione dei ricavi minimi relativi al periodo d’imposta 2015.

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