Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale

L’art. 1 del D.Lgs. n. 147/2015 ha abrogato l’art. 8 del D.L. n. 269/2003, in tema di c.d. ruling internazionale, introducendo una nuova disposizione in materia, costituita dall’art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973. In particolare, tale norma stabilisce che le imprese con attività internazionale possono accedere ad una procedura finalizzata alla stipulazione di accordi preventivi, con principale riferimento a specifici ambiti, tra i quali la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi dei determinazione del valore normale delle operazioni soggette alla disciplina dei prezzi di trasferimento (art. 110, co. 7, del D.P.R. n. 917/1986), e dei valori di uscita ed entrata in caso di trasferimento della residenza all’estero o in Italia (artt. 166 e 166-bis del Tuir). Si segnala, inoltre, che l’art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 147/2015 ha intrdotto una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, efficacia retroattiva – secondo cui la disciplina dei prezzi di trasferimento di cui all’art. 110, co. 7, del TUIR non trova applicazione con riguardo alle operazioni intercorse tra imprese residenti o localizzate in Italia (c.d. transfer pricing interno o domestico).
La stipulazione dell’accordo preventivo può riguardare anche l’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, riguardanti l’attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione estera di un’impresa o di un ente residente – oppure alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente – nonché l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi o royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. Analogamente, la proposta di intesa con l’Amministrazione Finanziaria potrebbe avere ad oggetto la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’art. 162 del TUIR e dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
La conclusione dell’accordo vincola le parti per il periodo d’imposta nel corso del quale è stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi, salvo che si verifichi il mutamento delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi: l’intesa consente, durante il periodo di validità della stessa, l’esercizio dei poteri di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria (artt. 32 e ss. del D.P.R. n. 600/1973) soltanto con riguardo alle questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo preventivo.
È, inoltre, prevista la possibilità di far valere retroattivamente gli effetti dell’accordo – ad un periodo non anteriore a quello in corso alla data di presentazione dell’istanza al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – qualora le circostanze di diritto e fatto poste a base dell’intesa ricorrano anche per uno o più periodi d’imposta precedenti: in tale eventualità, il contribuente può rettificare il comportamento già adottato, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), ovvero della presentazione della dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8, del D.P.R. n. 322/1998), senza applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.

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