Dichiarazione d’intento, adempimenti per l’esportatore abituale

L’art. 8, co. 1, lett. c), e 2, D.P.R. 633/1972 riconosce al soggetto passivo Iva qualificabile come “esportatore abituale” di richiedere al cedente di beni o prestatore di servizi di non applicare l’imposta sull’operazione di acquisto, ovvero in dogana nel caso di importazione. Tale manifestazione di volontà, circoscritta all’ammontare delle operazioni con l’estero non imponibile effettuate nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile), deve essere comunicata preventivamente all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo poi al fornitore la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria. Il cedente o prestatore deve, infine, riscontrare telematicamente tale ricevuta, prima di procedere alla fatturazione dell’operazione senza Iva. In particolare, l’esportatore abituale che intende acquistare senza applicazione dell’Iva è tenuto a redigere, in duplice esemplare, un’apposita dichiarazione d’intento – utilizzando il modello approvato con Prov. Dir. Agenzia Entrate 159674/2014, così come modificato dal successivo Provv. 19388/2015 – contenente l’attestazione del proprio status di esportatore abituale e l’indicazione del numero di partita Iva, e la conseguente richiesta al fornitore di non applicare l’Iva, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. 633/1972. Tale comunicazione – che può riguardare una o più operazioni con il medesimo cedente o prestatore, ad esempio per un dato periodo di tempo, comunque non eccedente l’anno solare, o sino a concorrenza di un determinato ammontare (R.M. 3/406976/1984) – deve, poi, essere numerata progressivamente ed inviata all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica (art. 20, D.Lgs. 175/2014). Successivamente, l’esportatore abituale deve provvedere ad inviare al proprio fornitore, prima dell’effettuazione dell’operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972) senza applicazione dell’Iva, la dichiarazione d’intento e la ricevuta dell’Amministrazione Finanziaria: il Provv. Dir. Agenzia Entrate 159674/2014 ha precisato che, per l’invio al fornitore, è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento, escludendo il quadro A “Plafond”.
La medesima disciplina investe le importazioni e, quindi, la presentazione in dogana della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria, che dal 25.5.2015 non è più richiesta in forma cartacea – è sufficiente comunicare il numero della dichiarazione d’intento – e può riguardare anche più operazioni doganali d’importazione (R.M. 38/E/2015), sino a concorrenza del plafond: ciò in quanto la banca dati dell’Agenzia delle Entrate, nella quale confluiscono le informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento, è stata resa accessibile anche a quella delle Dogane (Circolare Assonime 13/2015, par. 4.2). È, quindi, possibile predisporre una sola dichiarazione d’intento per tutte le operazioni doganali dell’anno, compilando, alternativamente:
• il campo 1, inserendo il “valore presunto” dell’imponibile Iva dell’operazione di importazione che l’acquirente intende effettuare. Tale importo deve tenere cautelativamente conto, per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della predetta base imponibile ai fini dell’impegno del plafond Iva (importo della fattura, dazi, tasse portuali, spese di assicurazione, noleggio e trasporto della merce a destino, ai sensi dell’art. 69, D.P.R. 633/1972), in quanto l’importo effettivo è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento (Nota Agenzia Dogane e Monopoli 58510/2015);
• il campo 2 della dichiarazione d’intento, indicando l’importo corrispondente all’ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che l’acquirente presume di utilizzare all’importazione nel periodo di riferimento.
Il sistema AIDA, in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l’esistenza e la validità della dichiarazione d’intento, la capienza del plafond Iva – sulla base della somma inserita nella dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate – e la corrispondenza tra i dati dell’importatore e quelli del dichiarante: in caso di esito positivo, il sistema AIDA svincola la dichiarazione di importazione e comunica, in tempo reale, all’Agenzia delle Entrate l’importo effettivamente utilizzato e la disponibilità residua, aggiornando il saldo del conto scalare. L’importo effettivo del plafond utilizzato è quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento (Nota Agenzia Dogane e Monopoli 17631/2015): l’ammontare del plafond non può più essere integrato o modificato, qualora la dichiarazione d’intento sia già stata utilizzata in un’operazione di importazione.
Le “Operazioni straordinarie” comportanti la compilazione della casella 6 del rigo A2 sono tutte quelle fattispecie che possono determinare un trasferimento di plafond tra i soggetti interessati da un atto di riorganizzazione, come l’affitto, la cessione o il conferimento d’azienda, oppure la fusione, scissione o trasformazione di società (C.M. 6/E/2015, par. 4.2, e Circolare Assonime 13/2015).
L’art. 1, co. 2, secondo periodo, D.L. 746/1983 prescrive, inoltre, l’obbligo di annotazione – entro i 15 giorni successivi all’emissione, separatamente da quella dell’anno precedente (R.M. 355803/1985) – della dichiarazione d’intento in un apposito registro tenuto a norma dell’art. 39, D.P.R. 633/1972 (o in una specifica sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2, co. 3, L. 28/1997), e conservata ai sensi della medesima disposizione.
Nell’ipotesi in cui l’esportatore abituale intenda incrementare l’ammontare del plafond disponibile già comunicato al proprio cedente o prestatore, è tenuto ad inviare una nuova dichiarazione d’intento, i cui dati dovranno, poi, essere comunicati all’Amministrazione Finanziaria. Al contrario, non deve essere presentata alcuna dichiarazione d’intento per rettificare in diminuzione il plafond comunicato: con l’effetto che il cedente o prestatore non deve effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
L’esportatore abituale è altresì tenuto a compilare il quadro VC della dichiarazione annuale Iva, per riepilogare, distintamente per ogni mese, le esportazioni ed operazioni assimilate (generatrici di plafond) e gli acquisti effettuati senza applicazione dell’Iva, distinguendo tra utilizzi all’interno ed all’importazione.

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