Modello Iva, novità per forfetari, reverse, split payment e dichiarazione d’intento

Il modello Iva 2016, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, n. 7772, presenta alcune ulteriori novità rispetto a quelle illustrate con riguardo al Quadro VE (si veda “Le novità della dichiarazione annuale Iva” del 17 febbraio 2016). Sono state, infatti, apportate modifiche anche al Quadro VF: in particolare, il rigo VF15, originariamente riservato ai contribuenti che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), è stato ridenominato in “Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi”, in modo da ricomprendere gli acquisti effettuati presso contribuenti che applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1, co. 54-89, della Legge n. 190/2014, da riportare nello specifico campo 2. Tale importo, unitamente a quello riguardante gli acquisti da soggetti che hanno optato per il regime fiscale di vantaggio, concorre alla determinazione dell’ammontare da indicare nella colonna 1 del rigo VF15.
Nel Quadro VJ, sono stati, invece, introdotti alcuni nuovi righi, relativi alle novità normative illustrate con riguardo al quadro VE (righi VE35 e VE38):
rigo VJ17 – “Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi” (art. 17, co. 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972);
rigo VJ18 – “Acquisti di beni e servizi del settore energetico” (art. 17, co. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), del D.P.R. n. 633/1972);
rigo VJ19 – “Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita Iva” (art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972).
In particolare, i righi VJ17 e VJ18 riguardano le nuove ipotesi di applicazione del reverse charge, mentre il rigo VJ19 afferisce il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
È stato, inoltre, introdotto un nuovo Quadro VI, riservato ai fornitori degli esportatori abituali, al fine di consentire loro di assolvere l’adempimento previsto dall’art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983, ovvero comunicare i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute relative all’anno solare 2015. In particolare, nei righi da VI1 a VI6 devono essere indicate le seguenti informazioni:
• il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale (campo 1);
• il numero di protocollo attribuito dall’Agenzia delle Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica (campo 2). In assenza di tale dato, per l’anno d’imposta 2015, può essere compilato il campo 3, indicando il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale. L’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento è stato introdotto a partire dal 12 febbraio 2015.
Nel caso in cui non fossero sufficienti i 6 righi per indicare i dati relativi a tutte le dichiarazioni di intento ricevute, deve essere utilizzato un altro quadro VI indicando “02” nel campo “Mod. N.”, e così via. Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie. La compilazione di più quadri VI non modifica il numero dei moduli costituenti la dichiarazione, da indicare sul frontespizio.
Nella sezione I, nel rigo VO15 è stato inserito il campo 2 relativo alla “Revoca” dell’opzione per l’Iva per cassa di cui all’art. 32-bis del D.L. n. 83/2012: l’adesione a tale regime (campo 1) è, infatti, vincolante sino a revoca, e comunque per almeno un triennio.
Nella sezione III, sono stati ridenominati:
• il rigo VO33 – “Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni”: la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che – essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, co. 54-89, della Legge n. 190/2014 – hanno optato, nell’anno 2015, per la determinazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari;
• il rigo VO34 – “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”: la casella 1 deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2015 e – essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 – hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, come chiarito dalla R.M. n. 67/E/2015.
È stato, inoltre, eliminato il rigo VO35, riguardante la scelta – da parte dei contribuenti minimi (art. 1, co. 96, della Legge n. 244/2007) – della determinazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, ovvero la revoca dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) o di quello contabile agevolato (art. 27, co. 3, del D.L. n. 98/2011).

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