Le novità della dichiarazione annuale Iva

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15 gennaio 2016, n. 7772, ha approvato i tradizionali modelli per la dichiarazione Iva, introducendo alcune modifiche. In primo luogo, nel frontespizio, nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata introdotta la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario”, riservata ai soggetti che richiedono all’Agenzia delle Entrate di inviare all’intermediario le eventuali comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione (art. 1, co. 634-636, della Legge n. 190/2014). La casella già presente lo scorso anno è stata ridenominata in “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”.
Nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”, è stata introdotta la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, da barrare qualora l’intermediario accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione. La casella già presente è ora denominata “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, e deve essere barrata dall’intermediario che accetta di ricevere l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.
Le principali variazioni, rispetto al modello “Iva 2015”, hanno interessato i seguenti quadri:
• VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari;
• VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione;
• VJ – Determinazione dell’imposta relativa a particolari tipologie di operazioni;
• VI – Dichiarazioni d’intento ricevute;
• VX – Determinazione dell’Iva da versare o a credito;
• VO – Opzioni;
• VS – Prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2016.
In questa sede, ci soffermiamo sull’analisi delle novità riguardanti il quadro VE, rinviando a successivi commenti l’esame delle altre novità della dichiarazione annuale Iva.
Nel rigo VE35, relativo alle operazioni con applicazione del reverse charge, sono state inserite due nuove caselle:
campo 8 – “Prestazioni comparto edile e settori connessi”, intendendosi per tali i servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici per i quali l’Iva è dovuta dal committente, ai sensi dell’art. 17, co. 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972;
campo 9 – “Operazioni settore energetico”, riservato alle fattispecie per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario/committente, a norma dell’art. 17, co. 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del D.P.R. n. 633/1972.
Il rigo VE38 è stato ridenominato in “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter”: il contribuente deve, pertanto, indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi soggette alla disciplina dello “split payment”, per effetto della quale l’imposta è dovuta dall’ente cessionario/committente. A questo proposito, si ricorda che tale disciplina è stata introdotta dall’art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, secondo cui per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici l’Iva è dovuta dal cessionario o committente, se non è debitore d’imposta in base alle vigenti disposizioni riguardanti il tributo, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti in un apposito Decreto del Ministero delle Finanze, emanato il 23 gennaio 2015, e successivamente modificato dal D.M. 20 febbraio 2015. In altre parole, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni contemplate dalla norma, per i quali queste non siano debitori d’imposta, ovvero per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile (c.d. reverse charge), l’Iva addebitata dal fornitore nelle corrispondenti fatture deve essere versata dall’ente cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché dal cedente o prestatore.
La ridenominazione del rigo VE38 ha, conseguentemente, comportato la modifica dei successivi righi VE39 (“Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015”) e VE40 (“Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni”): il volume d’affari deve, invece, essere riportato nel nuovo rigo VE50.

Condividi la notizia