Trasferimento agevolato dei beni d’impresa

Quali sono le principali caratteristiche della disciplina agevolativa dell’assegnazione (o della cessione) dei beni ai soci e della trasformazione in società semplice?

Risposta

L’art. 1, co. 115-120, della Legge n. 208/2015 consente ai soggetti società titolari di reddito d’impresa – s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., s.n.c. e s.a.s. – di trasferire ai soci alcune tipologie di beni (immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e beni mobili registrati non utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa) sulla base di specifiche disposizioni agevolative, entro il prossimo 30 settembre 2016, salvo proroghe. In particolare, la società, in presenza dei relativi presupposti, potrà avvalersi di tale normativa, scegliendo tra tre tipologie di soluzioni alternative:
• l’assegnazione agevolata dei beni ai soci, ovvero l’operazione mediante la quale la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale o alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene (C.M. n. 26/E/2016, Capitolo I, Parte I, par. 1). In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha altresì confermato che questa disciplina è applicabile a tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile e, quindi, anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall’art. 47, co. 7, del Tuir;
• la cessione agevolata dei beni ai soci, che non comporta una diminuzione del patrimonio netto della società, in quanto l’operazione è effettuata esclusivamente sulla base di un corrispettivo. Rientrano in tale casistica anche negozi diversi dalla compravendita, come la permuta, la datio in solutum e il conferimento in società (C.M. n. 26/E/2016, Capitolo II, Parte I);
• la trasformazione in società semplice, ovvero da soggetto societario titolare di reddito d’impresa ad un ente qualificato come privo del requisito della commercialità. Tale operazione ha il pregio, tra l’altro, di garantire – a differenza dell’assegnazione e della cessione dei beni – la successione nelle c.d. posizioni soggettive, come il possesso per almeno un quinquennio richiesto dall’art. 67, co. 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, per la non imponibilità delle plusvalenze derivanti dalle cessioni immobiliari.
Le tre tipologie di operazioni, pur essendo differenti nei loro effetti (l’annullamento di riserve per l’assegnazione, la previsione di un corrispettivo per la cessione o la trasformazione in società semplice), sono accomunate da alcune disposizioni agevolative:
• gli eventuali plusvalori derivanti dall’atto, se riguardante beni agevolabili, sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’Ires/Irpef e dell’Irap, pari all’8% della differenza positiva tra il valore normale – o, a scelta del contribuente, valore catastale (art. 52, co. 4, del D.P.R. n. 131/1986), nel caso dei beni immobili, ad eccezione delle aree edificabili – e il costo fiscalmente riconosciuto del bene agevolabile assegnato o ceduto al socio. Peraltro, tale tributo è elevato al 10,50% qualora la società assegnante, cedente o che si trasforma sia risultata non operativa o in perdita sistematica (C.M. n. 26/E/2016, Capitolo I, Parte I, par. 4) in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello dell’assegnazione o della cessione. Qualora l’assegnazione, la cessione o la trasformazione riguardi beni non agevolabili, gli eventuali plusvalori sono imponibili secondo le regole ordinarie;
• l’importo assoggettato dalla società ad imposta sostitutiva non può essere tassato in capo al socio, con l’effetto che tale ammontare determina una corrispondente diminuzione del dividendo attribuito al socio – per effetto dell’annullamento di riserve di utili – oppure l’incremento del costo fiscale della partecipazione, nell’ipotesi di annullamento di riserve di capitali conseguenti all’assegnazione oppure nell’eventualità della trasformazione in società semplice;
• le riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione o comprese nel patrimonio della società trasformatasi in società semplice, sono soggette all’imposta sostitutiva del 13%;
• l’imposta di registro dell’atto di assegnazione o cessione agevolata, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta della metà, mentre quella ipotecaria e catastale spetta nella misura fissa. Non sono, invece, previste disposizioni speciali per l’Iva, che deve, pertanto, essere applicata secondo le regole ordinarie.

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