Organizzazione eventi e territorialità Iva

Una società italiana partecipa ad una gara internazionale per l’organizzazione di un evento da tenersi in Italia nel corso del 2016, della durata di due giorni. Il committente è un’impresa svizzera, a cui la società italiana – in caso di aggiudicazione della gara – fornirà, oltre alla consulenza ed alla segreteria organizzativa, anche i seguenti servizi: ospitalità alberghiera, pranzi e cene (compresa cena di gala con relativa location), service tecnico, intrattenimento, hostess, trasporti, gadget, tipografia, ecc. Tali servizi sono acquisiti dalla società presso fornitori terzi, e rifatturati alla committente svizzera con la quale è pattuito un compenso complessivo di euro 400.000, comprensivo anche dei predetti servizi, oltre che dell’attività di consulenza ed organizzazione. Viene chiesto di conoscere il regime Iva concernente l’operazione in esame, specificando altresì se in fase di fatturazione i singoli servizi debbano essere considerati autonomi oppure possano essere ricompresi nella prestazione principale di organizzazione dell’evento.

Risposta

Prima di entrare nel merito del regime territoriale Iva da attribuire alle attività oggetto del quesito, è opportuno premettere che l’attività di organizzazione di congressi ed eventi può definirsi come quella diretta all’organizzazione di una pluralità di fattispecie di eventi, conventions, riunioni e corsi di aggiornamento posta in essere da operatori professionali (quali, ad esempio, Professional Congress Organizer). Normalmente, tali soggetti, oltre all’organizzazione dell’evento (congresso, convention, ecc.) offrono al proprio cliente il cd. “pacchetto” di servizi, poiché si occupano di fornire, previa acquisizione presso fornitori terzi, gli alberghi presso cui far soggiornare i partecipanti all’evento, la ristorazione, il service tecnico (impianti tecnici, allestimenti ed arredi, ecc.), l’intrattenimento, le hostess, i trasporti, nonché eventuali servizi pubblicitari su borse, penne e badge.
Per individuare correttamente il criterio territoriale di applicazione dell’Iva dei servizi in questione, è bene ricordare che gli stessi rientrano nella categoria di cui agli artt. 53 e 54 della direttiva 2006/112, trasfusi nell’art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, che comprendono i servizi culturali, artistici, sportivi, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie. Per tali servizi, è necessario distinguere tra:
prestazioni di servizi per l’accesso alle manifestazioni (culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, quali fiere ed esposizioni), nonché i servizi accessori connessi con l’accesso, che rilevano nel luogo in cui materialmente si svolge l’evento, a prescindere dallo status del committente. La rilevanza territoriale di tali prestazioni, quindi, rimane ancorata al luogo di svolgimento, non assumendo alcun rilievo la soggettività passiva o meno del committente;
• prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori, prestati a favore di un committente consumer (non soggetto passivo d’imposta), che rilevano territorialmente nel luogo in cui è svolto materialmente il servizio;
• prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori, prestati a favore di un committente business (soggetto passivo d’imposta), che rilevano territorialmente nel luogo in cui è stabilito ai fini Iva il committente. In altre parole, in presenza di un committente business, si rende applicabile la regola generale prevista per i servizi generici di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente rilevanza territoriale ai fini Iva nel Paese in cui è stabilito il committente.
Nel caso di specie, in cui il soggetto committente è una società svizzera, il servizio relativo all’organizzazione del congresso rientra, ai fini territoriali, nella fattispecie descritta per ultima, con conseguente carenza del presupposto territoriale del servizio ai fini Iva in Italia, poiché la tassazione deve avvenire nel Paese del committente (Svizzera), ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Servizi accessori

Qualora la società italiana vinca la gara per l’organizzazione del congresso, si impegna – oltre all’organizzazione vera e propria – a fornire numerosi servizi accessori, quali hotel e ristoranti, service tecnico, hostess, intrattenimento, trasporto, ecc. Tali servizi, in particolare, sono acquisiti direttamente dalla società, e successivamente addebitati al committente svizzero all’interno del corrispettivo pattuito (“pacchetto” pari ad euro 400.000), che deve considerarsi comprensivo di tali servizi. In merito a tali ultimi servizi, è determinante verificare se gli stessi possano considerarsi accessori alla prestazione principale (organizzazione del congresso), con conseguente “assorbimento” nel medesimo trattamento Iva, anche ai fini territoriali, del servizio principale (nel caso di specie “fuori campo” Iva ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), ovvero debbano essere considerati autonomi e, come tali, addebitati al committente seguendo la regola territoriale prevista per ciascuno di loro.
Sul punto, già prima delle modifiche alla territorialità Iva, disposte a far data dal 1° gennaio 2010 ad opera del D.Lgs. n. 18/2010, in cui i servizi di organizzazione di congressi erano disciplinati dall’art. 7, co. 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 (con tassazione nel luogo di svolgimento dell’evento), l’Agenzia delle Entrate era intervenuta con la R.M. n. 367/E/2008, affrontando il tema degli ulteriori servizi resi dalla società che organizza il congresso, consistenti nella fornitura di varie prestazioni collegate alla manifestazione principale. In particolare, nel documento di prassi citato sono state distinte due ipotesi:
a) i servizi sono resi dalla stessa società che organizza il convegno: costituiscono servizi accessori, con conseguente “assorbimento” nel regime Iva della prestazione principale (organizzazione del congresso), ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972;
b) i servizi sono resi in concomitanza con manifestazioni organizzate da altri soggetti: secondo l’Agenzia delle Entrate, tali ulteriori servizi devono essere singolarmente valutati ai fini dell’individuazione del presupposto territoriale, non potendosi applicare il disposto dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto tale norma richiede l’identità soggettiva tra il prestatore dei servizi “accessori” ed il prestatore del servizio principale (organizzatore del congresso).
Si osserva che nel caso di specie ricorre l’ipotesi di cui al sub a), poiché i servizi accessori sono prestati dalla società stessa che li acquisisce presso i rispettivi fornitori ed incorpora il costo sostenuto nel corrispettivo complessivamente pattuito per la prestazione congressuale nel suo insieme. Si segnala, inoltre, che la fattispecie di cui al sub b) – che non assume rilievo ai fini del presente parere – è stata confutata ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (causa C-327/94/1996), secondo cui “devono essere considerate come prestazioni di servizi accessorie in particolare ad un’attività artistica o ricreativa tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, costituiscono un presupposto necessario della realizzazione della stessa attività” e che “si tratta di prestazioni che sono accessorie all’attività principale considerata oggettivamente, indipendentemente dalla persona che le esegue”. In altre parole, la Corte di Giustizia solleva il contrasto esistente tra la normativa nazionale dell’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, che richiede identità anche soggettiva tra operazione principale ed accessoria, e quella comunitaria, secondo cui è sufficiente l’identità oggettiva, ossia il legame inscindibile tra prestazione principale e quelle accessorie affinchè queste ultime siano assorbite nel regime Iva (anche territoriale) di quella principale.
In linea con quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia è anche il più recente pensiero dell’Agenzia delle Entrate, ed in particolare la C.M. n. 37/E/2011, secondo cui si deve ritenere che il concetto di accessorietà nell’ambito dei servizi culturali, scientifici e simili “debba essere inteso, con riferimento al profilo soggettivo dell’operazione, in senso più ampio rispetto a quanto in precedenza previsto. In sostanza, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria rispetto a quella principale, pur restando confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla Corte di Giustizia, piuttosto, debbono essere considerate accessorie ad un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale, indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sentenze C-327/94 del 26 settembre 1996 e C-114/05 del 9 marzo 2006)”.
Alla luce delle considerazioni esposte, e tenendo conto anche della prassi dell’Amministrazione Finanziaria, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, si ritiene che tutti i servizi che saranno prestati dalla società (hotel, ristoranti, hostess, ecc.) siano da considerarsi accessori alla prestazione principale consistente nell’organizzazione del congresso, con conseguente carenza del presupposto territoriale in Italia dell’intera operazione, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Adempimenti

Per completezza, è opportuno ricordare gli adempimenti che devono essere osservati dalla società in relazione alla prestazioni di servizi posta in essere, poiché nonostante la carenza del presupposto territoriale, è necessario emettere la fattura ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis), lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, con l’annotazione “operazione non soggetta”. A norma dell’art. 6, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972, la fattura deve essere emessa alla data di ultimazione della prestazione, ovvero se antecedente al momento dell’incasso del corrispettivo: quest’ultimo concorre alla formazione del volume d’affari, e deve essere indicato nel quadro VE della dichiarazione annuale Iva.

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