Biglietto aereo e territorialità Iva

Un soggetto passivo d’imposta italiano acquista un biglietto aereo da una società svizzera per la tratta Venezia-Parigi e ritorno, ricevendo una fattura senza applicazione dell’imposta svizzera. Si chiede quale sia il trattamento ai fini Iva della predetta prestazione, e quali adempimenti di fatturazione e registrazione debbano essere assolti dal soggetto passivo committente della prestazione di servizi.

Risposta

La territorialità Iva delle prestazioni di servizi connesse al trasporto passeggeri è disciplinata dall’art. 7-quater, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui tali servizi rilevano ai fini Iva in Italia “in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato”. Secondo tale regola, quindi, se il trasporto viene eseguito in parte nel territorio nazionale ed in parte in territorio estero (Ue o extraUe), solamente la percorrenza avvenuta nel territorio nazionale assume rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia, mentre la percorrenza estera è considerata fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale. Nel caso di specie, trattandosi di trasporto aereo internazionale, la “quota” nazionale di trasporto è determinata in misura forfetaria pari al 38% del corrispettivo complessivo, mentre la restante parte del 62% corrisponde alla quota esclusa da Iva per carenza del presupposto territoriale. Per quanto riguarda la quota rilevante territorialmente ai fini Iva in Italia, il corrispettivo deve considerarsi non imponibile, ai sensi dell’art. 9, co. 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui si considerano servizi internazionali non imponibili “i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto”.
Relativamente agli adempimenti che il committente soggetto passivo d’imposta italiano deve porre in essere, tenendo conto di quanto detto in precedenza, l’art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che deve essere emessa l’autofattura – in quanto il prestatore è soggetto extraUe – non imponibile ai sensi dell’art. 9, n. 1), del DPR 633/72, per l’importo corrispondente alla tratta interna (38% del corrispettivo), annotandola sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. Per il restante importo, riferito alla tratta estera (62% del prezzo applicato), è sufficiente annotare in contabilità generale il documento emesso dal prestatore svizzero, ovvero annotarlo nel registro Iva acquisti con la causale “fuori campo Iva”.

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