Credito Iva trimestrale, rimborso e compensazione

Quali sono i presupposti per poter richiedere il rimborso, o l’utilizzo in compensazione, del credito Iva del trimestre appena concluso?

Risposta

L’art. 38-bis, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il soggetto passivo Iva può domandare la restituzione, o la facoltà di utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, del credito d’imposta relativo ad una frazione d’anno, ossia riguardante ciascuno dei primi tre trimestri dell’anno in corso. È, pertanto, escluso – ad eccezione dei contribuenti trimestrali per natura di cui all’art. 74, co. 4, del D.P.R. n. 633/1972 – il credito dell’ultimo trimestre del periodo d’imposta, in quanto può essere richiesto a rimborso soltanto in sede di dichiarazione annuale.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 42623/2016, ha approvato il nuovo modello IVA TR – utilizzabile a decorrere dalla richiesta di rimborso, o utilizzo in compensazione, del credito Iva relativo al primo trimestre dell’anno 2016, da presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento – mediante il quale il contribuente può avvalersi della predetta facoltà.
Il predetto diritto di richiesta a rimborso del credito trimestrale, o di utilizzo in compensazione, può essere esercitato esclusivamente per l’eccedenza di Iva detraibile risultante dalla liquidazione relativa al trimestre oggetto di istanza, senza il riporto in tale liquidazione dell’eventuale credito Iva del periodo precedente.
L’ulteriore condizione affinché un credito Iva trimestrale possa essere chiesto a rimborso – in tutto o in parte – è rappresentata dalla circostanza che lo stesso sia di ammontare superiore ad euro 2.582,28: in altri termini, non è, pertanto, ammesso il rimborso di crediti Iva per importi pari od inferiori a tale limite.
Ai fini dell’accesso al beneficio in commento, è altresì necessario che il soggetto passivo Iva soddisfi uno dei seguenti presupposti alternativi:
• esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’Iva relative agli acquisti e alle importazioni, computando a tale fine anche quelle effettuate a norma degli artt. 17, co. 5, 6 e 7, e 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (art. 30, co. 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972). Il diritto al rimborso, o all’utilizzazione in compensazione, del credito infrannuale spetta se l’aliquota media sulle operazioni passive è superiore a quella sulle operazioni attive maggiorata del 10%;
• le operazioni non imponibili sono superiori al 25% del volume d’affari (art. 30, co. 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972);
• l’ammontare degli acquisti e delle importazioni di beni ammortizzabili è superiore a 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni imponibili (artt. 30 co. 2, lett. c), e 38-bis, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972);
• effettua prevalentemente, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni poste in essere, prestazioni di servizi non soggette ad Iva per effetto degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 – nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato – costituite da prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, servizi di trasporto di beni e corrispondenti prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19, co. 3, lett. a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (artt. 30, co. 2, lett. d), e 38-bis, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972);
• è un soggetto passivo non residente, identificato ai fini Iva in Italia direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 o tramite rappresentante fiscale (art. 30, co. 2, lett. e), del medesimo Decreto).
In alternativa alla procedura di rimborso, il soggetto passivo, come anticipato, può utilizzare in compensazione orizzontale, mediante modello F24, il credito Iva maturato nel trimestre di riferimento: a questo proposito, si ricorda, tuttavia, che il limite massimo di compensazione annuale è fissato in euro 700.000, per effetto della novità introdotta dall’art. 9, co. 2, del D.L. n. 35/2013, che ha modificato – a decorrere dal periodo d’imposta 2014 – l’art. 34, co. 1, della Legge n. 388/2000. Tale soglia è elevata ad euro 1.000.000, anche per l’esecuzione dei rimborsi annuali da parte del Concessionario della Riscossione, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da presta¬zioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, soggette al regime del “reverse charge”, a norma dell’art. 17, co. 6, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972.
I crediti Iva trimestrali di importo superiore ad euro 5.000 annui sono compensabili a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione modello IVA TR (art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 241/1997): i codici tributo da utilizzare 6036, 6037 e 6038 (credito Iva del primo, secondo e terzo trimestre).
Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento che dovesse necessitare.
Cordiali saluti.

Studio Cerato & Associati

Cassola, 6 aprile 2016

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