Trattamento Iva delle provvigioni UE ed extracomunitarie

Quesito

La società ALFA s.r.l. (ALFA) paga delle provvigioni ad un intermediario francese per vendite effettuate sia in ambito UE sia in Paesi extraUe. Per tali operazioni ALFA emette autofattura indicando nel modello Intra l’importo complessivo. Si chiede di conoscere se per tali operazioni vada indicato negli elenchi Intra solamente l’importo delle provvigioni maturate per le vendite in altri Stati Ue, e se vada emessa autofattura ovvero vada integrata la fattura emessa dall’intermediario francese.

Risposta

Le provvigioni per intermediazioni su beni mobili riconosciute ad un soggetto passivo d’imposta di altro Stato rientrano nell’ambito dei servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, territorialmente rilevanti nel Paese in cui è stabilito il committente. Nel caso di specie, le provvigioni pagate all’intermediario francese per la vendita di beni da parte di ALFA sia nei confronti di clienti comunitari, sia di clienti extraUe, sono pertanto rilevanti ai fini Iva in Italia.

In ordine al trattamento Iva delle stesse, è necessario distinguere in funzione delle operazioni sottostanti che danno diritto alla maturazione della provvigione, ed in particolare:

  • per vendite effettuate da ALFA nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stati della Ue (cessioni intracomunitarie non imponibili art. 41 del DL 331/93), le provvigioni devono essere assoggettate ad Iva nella misura del 22%;
  • per vendite effettuate da ALFA nei confronti di soggetti extraUe (esportazioni non imponibili art. 8 del DPR 633/72), le provvigioni fruiscono del regime di non imponibilità di cui all’art. 9, n. 7), del DPR 633/72, rientrando tra i “servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito”.

In merito agli adempimenti che ALFA deve rispettare, si evidenzia che una volta ricevuta la fattura dell’intermediario francese, è necessario:

  • integrare il documento del soggetto Iva francese, applicando l’imposta nella misura del 22% per la parte di provvigioni relative a vendite di beni dall’Italia verso altro Stati della Ue (cessioni intracomunitarie non imponibili ai sensi dell’art. 41 del DL 331/93);
  • integrare il documento del soggetto Iva francese in regime di non imponibilità Iva ai sensi dell’art. 9, n. 7), del DPR 633/72, per la parte di provvigioni maturate in relazione ad operazioni di esportazione dall’Italia verso Paesi extraUe (esportazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72).

La procedura di integrazione è prevista dall’art. 17, co. 2, del DPR 633/72, secondo cui con riferimento ad operazioni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, poste in essere da soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, l’imposta è applicata dal committente soggetto Iva in Italia integrando il documento emesso dal prestatore comunitario. Diversamente, laddove il prestatore fosse un soggetto passivo d’imposta in un Paese extraUe, il committente italiano dovrebbe emettere autofattura applicando lo stesso regime Iva in precedenza indicato.

L’operazione di inversione contabile descritta (integrazione della fattura dell’agente francese) deve essere annotata in maniera differente nei registri Iva, e più precisamente:

  • per la quota parte imponibile l’annotazione riguarda sia il registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72, sia quello delle fatture emesse di cui all’art. 23 del DPR 633/72, con conseguente neutralità del tributo (con indicazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva tra gli acquisti imponibili e nel quadro VJ al fine di far confluire l’Iva a debito nel quadro VL);
  • per la quota parte non imponibile, l’annotazione deve avvenire solamente nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72, quale operazione non imponibile (e con indicazione nel quadro VF della dichiarazione annuale Iva tra gli acquisti non imponibili e non anche nel quadro VJ in quanto non vi è Iva a debito).

Relativamente agli obblighi di compilazione degli elenchi Intrastat servizi, nei quali vanno indicati solamente i servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72 scambiati (resi e ricevuti) con soggetti passivi d’imposta in altro Stato Ue, l’art. 50, co. 6, del DL 331/93, ultimo periodo, prevede che tali elenchi non comprendono “le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario”. Sul punto, al fine di individuare le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro del committente, la C.M. n. 42/E/2010 ha precisato che “il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione: se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti”. Nel caso di specie, quindi, il corrispettivo riferito alle provvigioni non imponibili ai sensi dell’art. 9, n. 7), del DPR 633/72, per il quale il committente nazionale ha integrato la fattura del prestatore francese richiamando la predette norma, non deve essere incluso negli elenchi Intrastat servizi, nei quali deve essere tuttavia inserito il corrispettivo riferito alle provvigioni maturate dall’agente francese per le cessioni intracomunitarie, per il quale è stata integrata la fattura dell’agente francese applicando l’Iva nella misura ordinaria del 22%.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario, porgiamo cordiali saluti.

Cassola, 7 maggio 2015

Dott. Sandro Cerato

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