COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE NELL’IVA DI GRUPPO

La controllante e le controllate che, per il periodo dell’anno cui si riferisce la comunicazione, hanno aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 73 del DPR 633/1972, devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni, indicando nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del

COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L’art. 4, co. 2, del DL 193/2016 ha introdotto l’art. 21-bis del DL 78/2010, stabilendo, a decorrere dall’1.1.2017, il nuovo obbligo di comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA effettuate ai sensi dell’art. 1, co. 1 e 1-bis, del DPR 23.3.1998, n. 100, nonché degli artt. 73, co. 1,

NUOVO BILANCIO ED EFFETTI FISCALI

L’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 ha integrato il co. 1 dell’art. 83 del D.P.R. n. 917/1986, inserendo il riferimento alle società, diverse dalle micro-imprese, che redigono il bilancio in conformità alle norme del codice civile: per tali soggetti, analogamente a quelli che adottano i principi contabili internazionali, valgono – anche in deroga alle disposizioni

DERIVATI E BILANCIO

L’art. 6, co. 8, lett. i), del D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto il n. 11-bis) dell’art. 2426, co. 1, c.c. – non applicabile alle micro imprese (art. 2435-ter, co. 3, c.c.) – a norma del quale gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti nello stato patrimoniale al fair value,

BILANCIO 2016, NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

Le principali novità normative riguardano i criteri di valutazione delle seguenti voci: 1. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità Non sono più iscrivibili nell’attivo patrimoniale – a partire dal bilancio dell’esercizio iniziato lo scorso 1° gennaio 2016 (art. 12, co. 1, del Decreto) – i costi di ricerca e pubblicità. Rimangono, pertanto, capitalizzabili nella voce

BILANCIO 2016, LA COMPARABILITA’

Ai sensi dell’art. 2423-ter, co. 5, c.c., “Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota