presunzione di distribuzione di riserve di utili

L’art. 47, co. 1, ultimo periodo, del Tuir, quale presunzione assoluta stabilisce che “indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del co. 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta”. Tale disposizione, introdotta con la riforma del 2004, il cui intento è evidentemente quello di anticipare l’imponibilità in sede di distribuzione di riserve, laddove la società possa scegliere la distribuzione di riserve di capitale, anziché di quelle di utili, è stata oggetto di spiegazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circ. 16.6.2004, n. 26/E, ed interpretata da Assonime nella circ. 14.7.2004, n. 32. A tale proposito, poiché tale presunzione implica la necessità di memorizzare i movimenti delle poste di patrimonio netto costituite da capitale e dalle riserve, nel modello REDDITISC è inserito un apposito prospetto.
Per una corretta gestione della tassazione in capo ai soci che deriva dall’operatività della presunzione in esame, è bene ricordare che il recente D.M. 26 maggio 2017 ha innalzato la quota imponibile dei dividendi rilevanti in capo al socio qualificato, innalzando la percentuale al 58,14%. Tale nuova misura opera a partire dai dividendi maturati a partire dal periodo d’imposta 2017, e quindi solamente dal 2018. Resta ferma la “vecchia” tassazione

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