SPLIT PAYMENT: nuovi soggetti coinvolti dal 1.7.2017

A decorrere dal 1.7.2017 è stata prevista l’estensione dello “split payment” alle operazioni effettuate a beneficio dei seguenti soggetti:
società controllate – di diritto o fatto, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, nn. 1) e 2), c.c. – direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
• società controllate direttamente dagli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni, ecc.), solo mediante controllo di diritto di cui al citato art. 2359, co. 1, n. 1), c.c.;
• società controllate, anche solo indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., dalle società sopra menzionate;
• società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Sono espressamente esclusi dall’applicazione della disciplina dello “split payment”, gli enti pubblici gestori del demanio collettivo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ricevute afferenti la gestione di diritti collettivi di uso civico .
Con particolare riferimento alle fatture emesse a partire dall’1.7.2017 e fino al 31.12.2017, il DM 27.6.2017 aveva originariamente previsto che lo speciale meccanismo della “scissione dei pagamenti” si sarebbe dovuto applicare – oltre alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB (indicate nell’art. 17-ter, co. 1-bis, del DPR 633/1972) anche alle Amministrazioni Pubbliche indicate nell’elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.9.2016, n. 229. A distanza di pochi giorni dall’adozione del suddetto provvedimento, il Dipartimento delle Finanze ha reso nota l’emanazione di un nuovo decreto in materia di “split payment” (DM 13.7.2017) modificativo del citato DM 27.6.2017. La principale rettifica attiene all’individuazione delle Amministrazioni Pubbliche destinatarie della disciplina dello “split payment” attraverso l’eliminazione – nell’art. 5-bis del DM 23.1.2015 – del riferimento all’elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 31.12.2009 n. 196: a fronte di tale modifica è stato eliminato, altresì, dal testo del D.M. 23.1.2015, il riferimento all’elenco delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT, introdotto dal citato D.M. 27.6.2017. Conseguentemente, per effetto delle suddette modifiche, il campo di applicazione dello “split payment”, per le Amministrazioni Pubbliche, coincide adesso con quelle amministrazioni che applicano le norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell’art. 1, co. da 209 a 214, della L. 244/2007. In particolare, in base alle indicazioni fornite nella relazione illustrativa al nuovo decreto, rientrano nell’ambito dello speciale meccanismo dello “split payment”:
• i soggetti indicati ai fini statistici nell’elenco contenuto nel comunicato dell’ISTAT che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno;
• le Autorità indipendenti;
• in ogni caso, i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 (ossia le Amministrazioni dello Stato, le aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comini, le Comunità montane, le Camere di commercio, eccetera, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI);
• le Amministrazioni autonome.
Ad ogni modo, vista la rilevanza delle modifiche apportate dal D.M. 13.7.2017, è stata prevista anche una clausola di salvaguardia, in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti – siano essi fornitori o acquirenti – che si sono conformati alla precedente versione del decreto in relazione alle fatture per le quali l’esigibilità dell’imposta si è verificata dall’1.7.2017 fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato DM 13.7.2017.
Si segnala, inoltre, che, in data 14.7.2017, il MEF ha pubblicato i nuovi elenchi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni – siano esse centrali o locali – e delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB, i quali tengono conto delle segnalazioni dei contribuenti pervenute entro lo scorso 6.7.2017.

ELENCHI PREDISPOSTI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
Elenco 2 Elenco delle Società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio e Ministeri e loro controllate
Elenco 3 Elenco delle Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio e Ministeri e loro controllate
Elenco 4 Controllate di fatto Enti Territoriali
Elenco 5 Elenco delle Società quotate-FTSE-MIB

I suddetti elenchi non possono, tuttavia, ancora considerarsi definitivi: entro lo scorso 19.7.2017, i soggetti interessati avrebbero potuto, infatti, comunicare al Dipartimento delle Finanze eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi, inviando una segnalazione alla casella di posta elettronica: df.dg.uff05@finanze.it.
A regime, ovvero a decorrere dalle fatture emesse dall’1.1.2018, saranno assoggettate agli obblighi di “split payment”, le Amministrazioni Pubbliche come individuate dal D.M. 13.7.2017 (senza che si debba provvedere alla pubblicazione di alcun elenco al riguardo), nonché le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB di cui all’art. 17-ter, co. 1-bis, DPR 633/1972, che risultano tali alla data del 30.9 dell’anno precedente, e che sono inserite negli elenchi appositamente predisposti e pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Sul punto, si segnala che, con il D.M. 13.7.2017, è stato modificato l’art. 5-ter, co. 2, del D.M. 23.1.2015, relativo agli elenchi delle società controllate del settore pubblico e delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB: viene ora previsto che, al termine del periodo di interlocuzione con tali società al fine della predisposizione dei relativi elenchi, il Dipartimento delle finanze del MEF provvederà alla pubblicazione – entro il 15.11 di ogni anno con effetto per l’anno successivo – dell’elenco definitivo delle società soggette allo “split payment”, senza che vi sia necessità di un’approvazione dell’elenco formalizzata con decreto del Direttore Generale delle Finanze.
Inoltre, ai sensi dell’art. 17-ter, co. 1-quater, DPR 633/1972, su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o committenti sono tenuti a rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità o meno alla disciplina in argomento. In caso affermativo, i fornitori sono tenuti ad applicare lo speciale meccanismo dello “split payment”.

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