reverse charge iva: nozione di edificio

L’art. 1, commi 629 e 631, della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), introducendo la nuova lettera a-ter), al co. 6, dell’art. 17, del DPR 633/72, ha disposto l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante inversione contabile a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile. In buona sostanza, la legge di stabilità 2015 ha esteso l’obbligo di inversione contabile anche alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.
Il novellato art. 17, co. 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/72 presuppone, ai fini dell’applicazione del “reverse charge”, che la prestazione di servizi riguardi la pulizia, la demolizione, l’installazione di impianti o il completamento relativi ad “edifici”. Questi ultimi, tuttavia, non sono puntualmente definiti in ambito Iva, costringendo l’interprete a fare affidamento su altri parametri di valutazione: a questo proposito, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 27.3.2015 n. 14), soccorre l’art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che definisce l’edificio come “un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”. Tale definizione è, peraltro, in linea con i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione finanziaria (R.M. n. 46/E/1998) ove, riprendendo la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23 luglio 1960, n. 1820, è stato precisato che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”.
In virtù di tale normativa e prassi, l’Amministrazione Finanziaria – confermando, peraltro, quanto già sostenuto dalla dottrina – ha ritenuto che il legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di “edificio”, abbia sostanzialmente voluto limitare l’applicazione dell’art. 17, co. 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/72 ai “fabbricati”, come risultanti dalle suddette fonti, e non alla più ampia categoria dei beni immobili. Più nello specifico, la disposizione deve intendersi riferita:
– sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio);
– agli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3;
– alle “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.
Conseguentemente, non rientrano nella nozione di edificio – e sono, quindi, escluse dall’applicazione del “reverse charge” a norma dell’art. 17, co. 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/72 – le prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine e giardini, salvo che costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso, come nel caso delle piscine collocate sui terrazzi, dei giardini pensili o degli impianti fotovoltaici collocati sui tetti.
Sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si dovrebbe concludere che le prestazioni effettuate in relazione ad una piscina interna all’edificio e su una piscina collocata nel giardino antistante l’edificio siano soggette all’applicazione dell’IVA secondo modalità diverse: la prima soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, la seconda, invece, al regime iva ordinario. Resta in ogni caso inteso che il meccanismo dell’inversione contabile non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.

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