PATENT BOX: IRRILEVANTI I MARCHI DI IMPRESA

L’art. 56, co. 1, del D.L. 50/2017 ha riformulato il primo periodo dell’art. 1, co. 39, della Legge 190/2014, stabilendo che i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonchè da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare: è stato, pertanto, soppresso il riferimento ai marchi d’impresa dall’ambito applicativo dell’agevolazione. Queste disposizioni si applicano anche ai redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente quelli indicati nel primo periodo.
In virtù di tale nuova formulazione, è stato anche abrogato il successivo co. 42-ter, secondo cui “Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis”.
L’art. 56, co. 2, del D.L. 50/2017 ha, inoltre, stabilito che le suddette disposizioni del co. 1, ovvero l’eliminazione dei marchi d’impresa dall’ambito applicativo del regime agevolativo, si applicano per i soggetti:
a) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per i periodi d’imposta per i quali le opzioni di cui all’art. 1, co. 37, della Legge 190/2014 sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016;
b) con esercizio non coincidente con l’anno solare, a decorrere dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le suddette opzioni sono esercitate successivamente al 31 dicembre 2016.
Si applicano le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche operate dal co. 1 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021, relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.
Con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, saranno adottate le disposizioni di revisione del Decreto Interministeriale 30 luglio 2015 recante le disposizioni di attuazione dell’art. 1, co. 37-43, della Legge 190/2014, al fine di coordinare la normativa ivi contenuta con le disposizioni recate ai co. 1, 2 e 3, nonchè di stabilire le modalità per effettuare lo scambio spontaneo di informazioni relativo alle opzioni esercitate per i marchi d’impresa.

Qualora questa pubblicazione ti sia risultata utile e gradita, iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter settimanale – se non lo hai già fatto – per rimanere sempre aggiornato: in caso di necessità di approfondimenti, per richiedere un parere o conoscere il nostro team di professionisti, non esitare a contattarci.

Condividi la notizia