Le novità del bilancio d’esercizio 2016 in forma abbreviata

L’art. 6, co. 12, del D.Lgs. n. 139/2015 ha modificato l’art. 2435-bis c.c., abrogando al co. 2 l’obbligo di detrarre dalle voci delle immobilizzazioni immateriali e materiali, in forma esplicita, gli ammortamenti e le svalutazioni. È stata, inoltre, inserita la precisazione che la società che redige il bilancio in forma abbreviata è esonerata dalla predisposizione del rendiconto finanziario.
Per quanto, concerne, invece il conto economico abbreviato (art. 2435-bis, co. 3, c.c.), è stato introdotto il riferimento alle nuovi voci D)18)d) e D)19)d), riguardanti le rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati, che possono, quindi, essere accorpate con le altre voci afferenti le rettifiche di valore di attività finanziarie.
L’eliminazione dell’area straordinaria del conto economico di cui all’art. 2425 c.c. ha, inoltre, comportato la soppressione del co. 4 dell’art. 2435-bis c.c., che disciplinava l’esposizione delle voci E)20) ed E)21), ora abrogate.
È stato altresì sostituito il co. 5 dell’art. 2435-bis c.c., secondo cui – ferme restando le indicazioni richieste dagli artt. 2423, co. 3-5, 2423-ter, co. 2 e 5, 2424, co. 2, e 2426, co. 1, n. 4) e 6), c.c. – la nota integrativa abbreviata deve riportare le seguenti informazioni:
• i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato (art. 2427, co. 1, n. 1), c.c.)
• i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 2), c.c.);
• l‘ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e senza necessità della ripartizione secondo le aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.);
• l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce (art. 2427, co. 1, n. 8), c.c.);
• l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati (art. 2427, co. 1, n. 9), c.c.);
• l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali (art. 2427, co. 1, n. 13), c.c.);
• il numero medio dei dipendenti (art. 2427, co. 1, n. 15), c.c.), essendo comunque possibile omettere la ripartizione per categoria;
• l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonchè gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (art. 2427, co. 1, n. 16), c.c.);
• le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-bis), c.c.). Rimane, in ogni caso, fermo che tale informativa può essere limitata alle operazioni realizzate, anche soltanto indirettamente, con i principali soci e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese partecipate dalla società (art. 2435-bis, co. 6), c.c.);
• la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale – con possibilità di omettere l’indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico – a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 2427, co. 1, n. 22-ter), c.c.);
• la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 22-quater), c.c.);
• il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata (art. 2427, co. 1, n. 22-sexies), c.c.), essendo possibile omettere l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
• l’informativa riguardante gli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis, co. 1, n. 1), c.c.).
Notizie e dati che possono essere omessi
Nella nota integrativa abbreviata, non è, pertanto, richiesta l’indicazione delle seguenti informazioni (salvo che si renda comunque necessaria, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, ai sensi dell’art. 2423, co. 3, c.c.):
• la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e ”costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento (art. 2427, co. 1, n. 3), c.c.);
• la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali (art. 2427, co. 1, n. 3-bis), c.c.);
• le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni (art. 2427, co. 1, n. 4), c.c.);
• l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate (art. 2427, co. 1, n. 5), c.c.);
• l’ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni (art. 2427, co. 1, n. 6), c.c.);
• gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 6-bis), c.c.);
• l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, co. 1, n. 6-ter), c.c.);
• la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi”, “altre riserve” e “altri fondi” dello stato patrimoniale (art. 2427, co. 1, n. 7), c.c.);
• l’analitica indicazione delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, co. 1, n. 7-bis),c.c);
• la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività ed aree geografiche (art. 2427, co. 1, n. 10), c.c.);
• l’ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati alla voce C)15) del conto economico, diversi dai dividendi (art. 2427, co. 1, n. 11), c.c.);
• la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, rappresentanti nella voce C)17) del conto economico, relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri (art. 2427, co. 1, n. 12), c.c.);
• il prospetto relativo alla imposte anticipate e differite (art. 2427, co. 1, n. 14), c.c.);
• l’importo totale dei corrispettivi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2427, co. 1, n. 16-bis), c.c.);
• il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio (art. 2427, co. 1, n. 17), c.c.);
• le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (art. 2427, co. 1, n. 18), c.c.);
• il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (art. 2427, co. 1, n. 19), c.c.);
• i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427, co. 1, n. 19-bis), c.c.);
• le operazioni di locazione finanziaria (art. 2427, co. 1, n. 22), c.c.). Sul punto, stante la rilevanza della corrispondente informativa, potrebbe risultare comunque opportuno – anche alla luce di quanto previsto dall’art. 2423, co. 3, c.c. – fornire un’adeguata segnalazione in nota integrativa;
• il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonchè il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato (art. 2427, co. 1, n. 22-quinquies), c.c.);
• la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427, co. 1, n. 22-septies), c.c.).

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