TRANSAZIONE FISCALE

L’art. 1, co. 81, della Legge 232/2016 ha riformulato l’art. 182-ter del RD 267/42, riguardante la disciplina facoltativa della transazione fiscale e contributiva nel contesto del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. La principale novità è contenuta nel co. 1 della novellata disposizione, secondo cui con il piano concordatario (art. 160 L. fall.), il debitore – esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 182-ter L. fall. – può proporre il pagamento parziale, o anche dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali,> nonché dei contributi gestiti dagli enti delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori: è, tuttavia, prevista la condizione già contenuta nel principio generale dettato dall’art. 160 co. 2 del RD 267/42 per la riduzione di qualsiasi debito privilegiato, ovvero che la proposta di falcidia preveda “la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.”, riguardanti la nomina dell’attestatore. È, pertanto, prospettata la soppressione del divieto di riduzione del pagamento dei debiti per Iva e ritenute effettuate e non versate: è, tuttavia, disposto che, nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe.
La modifica normativa è particolarmente rilevante, poichè il previgente art. 182-ter L. fall., pur avendo natura eventuale – in quanto riguardante l’esercizio, da parte del debitore in stato di crisi, della facoltà di proporre la transazione fiscale e contributiva – e speciale, è stato spesso utilizzato dai Tribunali per escludere l’ammissibilità del ricorso di concordato preventivo fondato su un piano prospettante la riduzione dei debiti per Iva e ritenute, in assenza di una formale proposta facoltativa di transazione fiscale, pur rispettando l’art. 160 co. 2 del RD 267/42.
Il novellato art. 182-ter co. 3 L. fall. precisa altresì che, relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei 20 giorni successivi, mediante telegramma, lettera, telefax o posta elettronica certificata (art. 178 co. 4 L. fall.): l’Agente della Riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999.
Nell’ipotesi di transazione fiscale e contributiva nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il nuovo co. 4 dell’art. 182-ter del RD 267/42, stabilisce che l’attestazione di cui all’art. 182-bis co. 1 L. fall. “relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili, e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale”. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione, a cura del Direttore dell’Ufficio, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti: l’atto è firmato anche dall’Agente della Riscossione, in ordine al trattamento dei predetti oneri di cui all’art. 17 del D.Lgs. 112/1999. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.

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