RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E BONUS MOBILI

È stata estesa al 31 dicembre 2017 l’applicazione degli artt. 15, co. 1, del DL 63/2013 (“Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica”) e 16, co. 1, del DL 63/2013 (“Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili”).
È stato, inoltre, introdotto il co. 1-bis dell’art. 16 del DL 63/2013, al fine di riconoscere una detrazione del 50% per le spese sostenute – sino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore ad euro 96.000, per unità immobiliare, per ciascun anno – dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici di cui all’art. 16-bis, co. 1, del DPR 917/86, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui tali interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
L’art. 16, co. 1-bis, del DL 63/2013 si applica anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (art. 16, co. 1-ter, del DL 63/2013).
La misura della detrazione è elevata al 70% o all’80% della spesa sostenuta, a seconda del caso in cui dai suddetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico, comportante il passaggio, rispettivamente, ad una o due classi di rischio inferiore. Un successivo Decreto Ministeriale, da adottare il 28 febbraio 2017, dovrà stabilire le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (art. 16, co. 1-quater, del DL 63/2013). Qualora tali interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del co. 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell’85% applicata all’ammontare delle spese non superiore ad euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Le modalità attuative saranno definite con un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (art. 16, co. 1-quinquies, del DL 63/2013).
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 16, co. 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del DL 63/2013, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili (art. 16, co. 1-sexies, del DL 63/2013).
È stato, inoltre, riformulato il co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013, al fine di stabilire che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Questa detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad euro 10.000, considerato – per gli interventi effettuati nell’anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017 – al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, le spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie.
Le detrazioni di cui all’art. 16, co. co. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del DL 63/2013 non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici (art. 1, co. 2, lett. b) e c), e 3, della Legge 232/2016).

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