SOPPRESSIONE EQUITALIA

L’art. 1 del D.L. 193/2016 prevede, con decorrenza 1.1.2017, la soppressione di Equitalia e conseguentemente la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico (denominato “Agenzia delle Entrate – Riscossione”), che subentrerà in tutti i rapporti giuridici (attivi e passivi) facenti capo ad Equitalia, compresi quelli di natura processuale, ed assumerà la funzione di Agente della Riscossione.
Sotto il profilo della riscossione non dovrebbero, tuttavia, esserci effetti sostanziali per i contribuenti, in quanto resta confermata, tra le altre disposizioni, la debenza del compenso di riscossione (art. 17 del D.Lgs. 112/99) nella misura del 3%, ovvero del 6% se il debito non viene onorato nei termini. Analogamente, anche dal punto di vista del contenzioso non dovrebbero esserci particolari novità, poiché alla nuova “Agenzia delle Entrate – Riscossione” competono tutti i poteri e le attribuzioni del D.P.R. 602/73, ed è riconosciuta la facoltà, dal punto di vista processuale, di essere difesa da propri dipendenti (art. 12 del D.Lgs. 546/92), avvalendosi, se del caso, anche del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Ad ulteriore conferma che nulla cambia per quanto concerne le attuali regole in materia di riscossione e contenzioso, si fa presente che, per espressa previsione normativa, i riferimenti in norme vigenti ai vecchi concessionari del servizio di riscossione e agli Agenti della Riscossione (Equitalia) “si intendono riferiti, in quanto compatibili”, al nuovo Ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
Conformemente a quanto avvenuto sino alla data odierna, l’art. 2 del D.L. 193/2016 ribadisce la facoltà per gli enti locali di avvalersi del nuovo ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” per riscuotere le proprie entrate, previa adozione di apposita deliberazione recante l’affidamento della riscossione al soggetto “nazionale, da assumere entro il prossimo 1.6.2017, ovvero entro il 30.9 per le annualità successive.
L’art. 3 del D.L. 193/2016 prevede, inoltre, che, a decorrere dall’1.1.2017, l’Agenzia delle Entrate, così come anche il nuovo ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, possa utilizzare le banche dati e le informazioni in suo possesso, ai fini della riscossione dei tributi, ed accedere alle banche dati dell’Inps, per il pignoramento di salari e stipendi a norma dell’art. 72-ter del D.P.R. 602/73.

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