Omaggi ai dipendenti dell’impresa

In occasione delle feste natalizie (ma non solo) è consuetudine dell’impresa “omaggiare” ai propri dipendenti dei beni in natura generalmente non rientranti nell’attività d’impresa. In particolare, per quanto concerne la tassazione in capo al dipendente destinatario dell’omaggio (ivi inclusi i regali di Natale e le altre erogazioni liberali,) occorre precisare che, a seguito della soppressione della lett. b) dell’art. 51, co. 2, del TUIR (ad opera dell’art.2, co.6, D.L. n.93/08), si applica la disposizione di cui all’art. 51, co. 1, del TUIR, secondo cui concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente “i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
E’ opportuno precisare che il previgente art. 51, co. 2, lett. b), del TUIR, escludeva dalla base imponibile Irpef del dipendente percettore, il valore degli omaggi quando erogati in occasione di festività o ricorrenze. A tale proposito, il Ministero delle Finanze ha chiarito che per festività o ricorrenza si sarebbero dovute intendere “tutte le situazioni in cui oggettivamente si è soliti celebrare lietamente un evento” (C.M. 326/E del 1997). Sono riconducili a questa definizione le festività religiose, le feste civili (ad esempio il 25 aprile o il 1° maggio), le ricorrenze quali l’anniversario della nascita dell’azienda, l’apertura di una nuova sede, la fusione con un’altra società, il raggiungimento di una particolare anzianità da parte del dipendente; il matrimonio o la nascita di un figlio per il lavoratore. Inoltre, per essere escluse dal reddito del dipendente, le erogazioni liberali di cui trattasi si sarebbero dovute rivolgere alla generalità o alla categoria di dipendenti (ad esempio tutti i dirigenti, tutti gli impiegati o tutti quelli in possesso di una determinata qualifica) e non avrebbero dovuto superare l’importo di Euro 258,23 per ciascun periodo di imposta. Peraltro, in caso di superamento di tale importo, soltanto l’eventuale eccedenza si sarebbe dovuta assoggettare a tassazione.
In base all’attuale regime impositivo, invece, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti possono ancora essere detassate qualora ricorrano le condizioni di applicabilità del limite di cui all’art. 51, co. 3, del TUIR che, come detto in precedenza, esclude dalla formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore ad Euro 258,23 nel periodo d’imposta (C.M. n. 59/E del 2008). Peraltro, a differenza delle previgente disciplina, la liberalità in esame può essere erogata anche:
– ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti;
– in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.
Per quanto concerne la deducibilità per l’impresa degli omaggi concessi ai dipendenti – ovvero ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (quali collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto) – si osserva che il legislatore ha previsto una disciplina specifica che esula dalla funzione di rappresentanza o pubblicità dei predetti beni. Infatti, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti (e ai soggetti fiscalmente assimilati) è deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95, co. 1, del TUIR.
La disposizione in esame considera deducibili dal reddito le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti, purché queste non siano sostenute per finalità di istruzione, di educazione, di ricreazione, di assistenza sociale, sanitaria o culto. Per quest’ultime tipologia di spese, infatti, la normativa fiscale ne dispone la deducibilità dal reddito di impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazione di lavoro dipendente (art. 100, co. 1, del TUIR).
Ai fini Irap, invece, gli omaggi a dipendenti (e a soggetti assimilati), essendo assimilabili ai costi del personale, risultano essere indeducibili dalla base imponibile del tributo.

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