TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE OPERAZIONI IVA

ABSTRACT
Il D.Lgs. 5.8.2015, n. 127 ha introdotto alcune novità in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni Iva e controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici: sono stati, inoltre, previsti degli incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi, la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti e alcuni casi di cessazione degli effetti premiali. Successivamente, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 30.6.2016, n. 102807, ha definito i criteri operativi riguardanti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici. Il D.M. 4.8.2016 ha, infine, attuato alcune ulteriori disposizioni del Decreto, con particolare riguardo ai controlli a distanza, alle modalità di effettuazione dei pagamenti ed ai soggetti ammessi al programma di assistenza.

FATTURAZIONE ELETTRONICA
L’art. 1, co. 2, D.Lgs. 127/2015 stabilisce che, a partire dall’1.1.2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211 e 212, L. 24.12.2007, n. 244, gestito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative ad operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all’Allegato A del D.M. 3.4.2013, n. 55: è, pertanto, possibile prevedere che tale formato (denominato “fattura PA”), per esigenze di uniformità, tenderà ad imporsi sugli altri formati eventualmente utilizzati negli scambi tra soggetti passivi Iva. Si ricorda, altresì, che il Sistema di Interscambio rappresenta la piattaforma informatica già in uso per la gestione della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione: il D.M. 7.3.2008 – attuativo dell’art. 1, co. 211 e 212, L. 244/2007 – assegna all’Agenzia delle Entrate il ruolo di gestore del Sistema di Interscambio e alla Sogei s.p.a. la sua gestione tecnica, mentre il processo di emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica mediante il sistema è disciplinato dal D.M. 55/2013.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE O DEI RELATIVI DATI
L’art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015 – con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, effettuate dall’1.1.2017 – ha stabilito che i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio previsto dall’art. 1, co. 211 e 212, L. 244/2007: conseguentemente, il contribuente, anche nel caso in cui riceva fatture in formato analogico, può limitarsi ad inviare telematicamente il mero contenuto dei documenti e fruire, previa opzione, delle agevolazioni previste. In altri termini, il legislatore offre un sistema maggiormente elastico, pure nell’ipotesi in cui le fatture debbano essere emesse nei confronti dei privati. In assenza di un’espressa previsione normativa, si deve ritenere che i dati fiscalmente rilevanti, oggetto di trasmissione, debbano essere quelli riguardanti i soggetti coinvolti nell’operazione, la base imponibile, l’Iva e gli eventuali importi ad essa non assoggettabili.
L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata sino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio: sul punto, la relazione illustrativa di accompagnamento al D.Lgs. 127/2015 ha precisato che, per i contribuenti che decidono di usufruire del Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali variazioni – relative ai soli scambi con clienti e fornitori residenti nel territorio dello Stato – è effettuata automaticamente. L’utilizzo del Sistema di Interscambio consente, quindi, di evitare l’ulteriore passaggio dell’invio dei dati delle fatture e delle relative variazioni all’Agenzia delle Entrate, sia da parte del soggetto che emette la fattura che da chi la riceve: l’Amministrazione Finanziaria potrà, infatti, raccogliere le informazioni necessarie attraverso il Sistema di Interscambio, che acquisirà i dati nel momento stesso in cui effettuerà la veicolazione delle fatture.
L’art. 1, co. 4, D.Lgs. 127/2015 attribuisce altresì ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le Associazioni di categoria nell’ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione Europea COM (2010) 8467, il compito di definire le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al co. 3 – secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti – nonché le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al co. 2, ovvero di accesso alle informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio attraverso la piattaforma web prevista da quest’ultima disposizione.
Successivamente, l’art. 1, D.M. 4.8.2016 ha definito – con effetto a partire dall’1.1.2017 – le nuove modalità semplificate dei controlli a distanza (da remoto) degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi Iva e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di questi contribuenti, non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva. In particolare, è stato stabilito che l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211 e 212, L. 244/2007, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla Pubblica Amministrazione, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, ai sensi dell’art. 1 co. 634 e ss., L. 23.12.2014, n. 190. È stato, inoltre, previsto che, in ossequio a quanto prospettato dall’art. 6, L. 27.7.2000, n. 212, l’Agenzia delle Entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei suddetti controlli, qualora rilevanti nei suoi confronti. In ogni caso, l’effettuazione di tale monitoraggio non fa venire meno, in capo agli organi dell’Amministrazione Finanziaria, i poteri di accertamento di cui agli artt. 51 e 52, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e agli artt. 32 e 33, D.P.R. 29.9.1973, n. 600/1973 e agli artt. 11 e 15 co. 6, D.Lgs. 8.11.1990, n. 374. Al fine di coordinare i controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed escludere la duplicazione dell’attività conoscitiva, l’art. 2, D.M. 4.8.2016 – anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 6, co. 4, L. 212/2000 – ha sancito che le informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015 sono messe a disposizione della Guardia di Finanza.
L’art. 1, co. 6, D.Lgs. 127/2015 chiarisce, inoltre, che ai contribuenti che esercitano l’opzione di cui al precedente co. 3 si applica – in caso di omissione della predetta trasmissione, oppure di trasmissione di dati incompleti o inesatti – la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, co. 1, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 2.000.

CESSIONI DI BENI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
L’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 introduce, a decorrere dall’1.1.2017, una facoltà riservata ai soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, quali, ad esempio, le cessioni di beni poste in essere da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.
I suddetti soggetti, a partire dall’1.1.2017, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e credito – dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3, D.P.R. 633/1972.
L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno in cui è esercitata sino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. L’ultimo periodo della disposizione precisa altresì che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione previsti dall’art. 24, co. 1, D.P.R. 633/1972: sul punto, si ricorda che quest’ultima disposizione prevede che gli esercenti commercio al minuto ed attività assimilate possano annotare, con riferimento alle operazioni imponibili, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e delle relative imposte – distintamente, a seconda dell’aliquota Iva applicabile – su un apposito registro, in alternativa a quello delle fatture di cui all’art. 23, D.P.R. 633/1972.
Il successivo co. 2 dell’art. 2, D.Lgs. 127/2015 stabilisce che, sempre a partire dall’1.1.2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al co. 1 sono obbligatorie per i soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici (c.d. vending machine). Al fine dell’assolvimento di tale obbligo, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provv. 30.6.2016, n. 102807, individuando le soluzioni che consentono di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori, e garantire – nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi – la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. In particolare, sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti. In particolare, è stata stabilita una “fiscalizzazione graduale” dei distributori automatici, costituita da una soluzione transitoria, da adottare non oltre il 31.12.2022: entro tale data, i gestori di distributori automatici dovranno provvedere all’adattamento, ovvero alla sostituzione progressiva, dei sistemi master, deputati alla raccolta dei dati presenti nelle periferiche di pagamento degli apparecchi distributori. Il comportamento a regime sarà, invece, disciplinato da un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il soggetto passivo Iva deve comunicare all’Amministrazione Finanziaria la matricola identificativa dei sistemi master – che registrano ogni somma incassata dalle periferiche di pagamento per l’erogazione di beni e servizi – che gestiscono, entro la data di messa in servizio degli stessi, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale, secondo le prescrizioni riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento e, in fase di prima applicazione, a partire dalla data di messa a disposizione degli appositi servizi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE, che il soggetto obbligato appone, in luogo visibile e protetto, sul singolo distributore automatico: tale codice contiene l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Amministrazione Finanziaria, sulla quale sarà possibile verificare pubblicamente i dati identificativi dell’apparecchio e del relativo gestore.
Il soggetto passivo Iva deve, inoltre, garantire il costante e tempestivo aggiornamento delle matricole dei sistemi master da lui gestiti a seguito di cessione (a qualsiasi titolo), sostituzione, furto, guasto o distruzione.
Le informazioni da memorizzare elettronicamente, e trasmettere telematicamente, riguardano le somme incassate – in qualsiasi modalità – dalle singole periferiche di pagamento: la trasmissione telematica deve essere effettuata contestualmente al momento della rilevazione dei dati di incasso dal sistema master, in prossimità del medesimo sistema ed utilizzando esclusivamente un dispositivo mobile censito dal sistema dell’Agenzia delle Entrate. La conservazione di tali dati può essere effettuata, in fase di prima applicazione, anche elettronicamente ai sensi del D.M. 17.6.2014.
Le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria verranno messe a disposizione dei soggetti obbligati, al fine di supportarli nella predisposizione della dichiarazione dei redditi e Iva, nonché ai fini della valutazione della loro capacità contributiva.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal suddetto art. 2, co. 1 e 2, D.Lgs. 127/2015 sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’art. 12, co. 1, L. 30.12.1991, n. 413, e al D.P.R. 21.12.1996, n. 696: resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura, su richiesta del cliente.
L’art. 2, co. 6, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica prevista dal co. 1, e ai soggetti di cui al co. 2, si applicano – in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nell’ipotesi di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri – le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3, e 12, co. 2, D.Lgs. 471/1997 (100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività).

INCENTIVI ALL’OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE E DEI DATI
A norma dell’art. 3, D.Lgs. 127/2015, per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui al precedente art. 1, co. 3, e – sussistendone i presupposti – sia di tale opzione che di quella di cui all’art. 2, co. 1, del Decreto:
• viene meno l’obbligo di presentare la comunicazione “spesometro” (art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. con L. 30.7.2010, n. 122) e “black list” (art. 1, co. 1, D.L. 25.3.2010, n. 40, conv. con modif. con L. 22.5.2010, n. 73), nonché quella dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, ai sensi dell’art. 7, co. 12, D.P.R. 29.9.1973, n. 605;
• sussiste l’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, con assolvimento dell’Iva mediante autofattura (art. 16, lett. c), D.M. 24.12.1993), e – limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea – degli elenchi riepilogativi Intrastat (art. 50, co. 6, D.L. 30.8.1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29.10.1993, n. 427);
• i rimborsi Iva previsti dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti stabiliti dal co. 2, lett. a), b), c), d) ed e).
È, inoltre, previsto che i termini di decadenza fissati dagli artt. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972 e 43, co. 1, D.P.R. 600/1973 sono ridotti di un anno, soltanto con riferimento ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo dichiarati dal contribuente, limitatamente ai soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti dagli artt. 3 e 4, D.M. 4.8.2016. In particolare, queste disposizioni riservano tale beneficio ai soggetti che, avendo esercitato la suddetta opzione, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità: il successivo co. 2 ha, tuttavia, ammesso la possibilità di effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore ad euro 30 (art. 2, co. 1, D.M. 24.1.2014). Al fine di accedere a tale misura premiale, il contribuente deve comunicare l’esistenza dei relativi presupposti, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, nella corrispondente dichiarazione dei redditi, secondo le modalità che saranno definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento di approvazione dei modelli dichiarativi e delle afferenti istruzioni: la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento (art. 4, co. 1, D.M. 4.8.2016), così come – con riguardo a ciascun periodo d’imposta – nell’ipotesi in cui il contribuente abbia effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli sopra individuati dall’art. 3 del Decreto attuativo.

RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
L’art. 4, co. 1, del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che, con effetto dall’1.1.2017, l’Agenzia delle Entrate realizza – per specifiche categorie di soggetti passivi Iva – un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, mediante il quale sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale, facendo venire meno gli obblighi di registrazione di cui agli artt. 23 e 25, D.P.R. 633/1972, apposizione del visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e prestazione della garanzia previsti dall’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972.
Queste disposizioni si applicano a condizione che:
• i soggetti passivi Iva siano di minori dimensioni, abbiano intrapreso un’attività di impresa, arte o professione, ed effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, co. 211 e 212, L. 244/2007, con le modalità previste dal citato provvedimento direttoriale di cui all’art. 1, co. 4, D.Lgs. 127/2015;
• qualora effettuino operazioni di cui all’art. 22, D.P.R. 633/1972, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015.
L’art. 5, D.M. 4.8.2016 ha, inoltre, identificato i soggetti passivi ammessi al programma di assistenza realizzato dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 4, co. 1, D.Lgs. 127/2015: si tratta esclusivamente degli esercenti arti e professioni, delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18, D.P.R. 600/1973, nonché di quelle che superano le soglie di ricavi di quest’ultima disposizione limitatamente all’anno di inizio dell’attività ed ai due periodi d’imposta successivi.

CESSAZIONE DEGLI EFFETTI PREMIALI
L’art. 5, D.Lgs. 127/2015 stabilisce che – ferme restando le sanzioni di cui ai precedenti artt. 1, co. 6, e 2, co. 6 – in caso di omissione della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, e dei dati dei corrispettivi, ovvero nell’ipotesi di trasmissione di dati incompleti od inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli artt. 3 e 4, co. 1, D.Lgs. 127/2015:
esonero dalla presentazione delle comunicazioni “spesometro”, “black list” e quella relativa ai contratti stipulati con società di leasing, nonché degli acquisti effettuati con autofattura presso operatori economici di San Marino;
dispensa dalla trasmissione degli elenchi riepilogativi Intrastat;
accesso al rimborso Iva in via prioritaria;
riduzione dei termini di accertamento;
• esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse e degli acquisti, e dagli adempimenti previsti dall’art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 (limitatamente ai contribuenti “minori”).
È, tuttavia, fatta salva l’ipotesi che il contribuente trasmetta correttamente, in via telematica, i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsti dagli artt. 1, co. 4, e 2, co. 4, D.Lgs. 127/2015.

ABROGAZIONE DI NORME
L’art. 7, D.Lgs. 127/2015 ha, conseguentemente, abrogato i co. 429-432 dell’art. 1, L. 30.12.2004, n. 311, secondo cui le imprese operanti nel settore della grande distribuzione potevano trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

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