“Patent box” – i beni immateriali agevolabili

Quali sono i beni immateriali che danno diritto all’agevolazione? Si tratta solo di quelli tutelati in base alla normativa italiana? Cosa si intende in particolare per “attività di ricerca e sviluppo”? Deve esserci corrispondenza tra il periodo di imposta in cui si realizzano le attività di ricerca e sviluppo e quello in cui si fruisce della detassazione? Creano reddito detassabile anche i beni concessi in uso?

Risposta

L’opzione per il regime “Patent Box”, come anticipato, riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo di alcuni beni immateriali, indipendentemente dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l’uso degli stessi, ovvero a prescindere dal fatto che siano sviluppati internamente dal contribuente, oppure acquisiti da altri soggetti (anche in licenza), e sui quali il contribuente svolge attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo. In particolare, l’oggetto dell’agevolazione è rappresentato dalla detassazione dello sfruttamento economico dei seguenti beni immateriali:
software protetto da copyright, ovvero programmi per elaboratore in qualunque forma espressi, purchè originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. In altri termini, sono escluse dall’agevolazione le opere dell’ingegno, come quelle letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, fotografiche, della scultura, dell’arte cinematografica e dell’architettura, i format radiotelevisivi, le composizioni musicali, i progetti di lavori di ingegneria, le liste di clienti e fornitori, ecc.: il diritto d’autore, ad eccezione del software protetto da copyright, è escluso dal “Patent Box”;
brevetti industriali concessi, oppure in corso di concessione, compresi quelli per invenzione, incluse le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
marchi d’impresa, compresi quelli collettivi, registrati o in corso di registrazione;
disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
• informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili.
Per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione – si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali, e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale ed intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione: i beni immateriali oggetto dell’agevolazione non sono, infatti, soltanto quelli tutelati in Italia, ma anche quelli protetti in un qualsiasi Paese estero, in base alle norme ivi applicabili.
L’art. 6, co. 3, del D.M. 30 luglio 2015 chiarisce altresì che, qualora – nell’ambito delle singole tipologie di beni immateriali individuati dal precedente co. 1 – due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà, tale per cui la finalizzazione di un prodotto o processo sia subordinata all’uso congiunto degli stessi, questi beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo.
In altri termini, il vincolo di complementarietà non è più riservato a beni della stessa tipologia, e può riguardare anche beni di tipologia diversa utilizzati congiuntamente per le realizzazione di un prodotto o processo.
L’art. 8 del D.M. 30 luglio 2015 individua puntualmente le attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del valore dei beni immateriali:
• la ricerca fondamentale, rappresentata dai lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, qualora successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design;
• la ricerca applicata, ovvero quella pianificata per ottenere nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, oppure apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica;
• lo sviluppo sperimentale e competitivo, costituito dall’acquisizione, dalla combinazione, dalla strutturazione e dall’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in tale definizione anche le altre attività destinate alle definizione concettuale – concernente nuovi prodotti, processi o servizi – e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per l’immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi. Lo sviluppo sperimentale ricomprende altresì la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;
• il design, inteso come le attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, compreso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte, e le attività di sviluppo dei marchi;
• l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;
• le ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi di anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza, la protezione di essi, anche in forma associato e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e dei corrispondenti contratti;
• le attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescono il carattere distintivo o la rinomanza dei marchi, e contribuiscono alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti e servizi o del design. Dovrebbero, pertanto, ritenersi inclusi il trade marketing, la pubblicità istituzionale e il marketing strategico: la C.M. n. 11/E/2016, par. 4.2, ha precisato che rientrano in tale ambito le attività pubblicitarie e fieristiche.
A questo proposito, la relazione illustrativa al D.M. 30 luglio 2015 precisa che non è necessario che le attività di ricerca e sviluppo, relative ad un determinato bene immateriale, siano esercitate nel periodo d’imposta in cui, in concreto, si fruisce dell’agevolazione dei redditi derivanti dal medesimo bene: è, infatti, sufficiente che tale attività sia esercitata nei periodi d’imposta precedenti. È comunque necessario che si tratti di attività di ricerca e sviluppo direttamente collegate al bene da esse generato: tale verifica deve, quindi, essere condotta separatamente, per specifico bene.
Infine, rientrano nell’ambito applicativo dell’opzione:
la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali individuati ai sensi del precedente art. 6 del Decreto attuativo. Il reddito agevolabile è, pertanto, costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi diretti ed indiretti fiscalmente rilevanti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta;
l’uso diretto di tali beni immateriali, intendendosi per tale l’utilizzo nell’ambito di qualsiasi attività che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso. In tale circostanza, è, quindi, necessario individuare – per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione – il contributo economico da esso derivante, che ha concorso algebricamente a formare il reddito o la perdita d’impresa. Il contributo economico può essere positivo o negativo, a seconda delle specifiche fattispecie: consiste in un reddito figurativo ascrivibile ai beni immateriali incorporato nel reddito rinveniente dall’attività svolta dal contribuente, e richiede un previo accordo con l’Agenzia delle Entrate. La scelta di prevedere l’applicabilità al beneficio fiscale anche in queste ipotesi risponde all’esigenza di attribuire ai soggetti che sfruttano direttamente i beni immateriali lo stesso beneficio che otterrebbero qualora licenziassero gli stessi beni ad altri soggetti. Tale approccio, di fatto, assume l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente: pertanto, ai fini di tale normativa, è necessario isolare le componenti positive e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile, per identificare la quota di reddito agevolabile.
L’opzione ha ad oggetto anche le somme ottenute come risarcimento e restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto beni immateriali di cui all’art. 6 del D.M. 30 luglio 2015 e per violazione dei diritti sugli stessi intangibles.

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