Distacco del personale e deduzioni Irap

Nel caso di distacco del personale, a chi spettano le deduzioni Irap?

Risposta

Nel distacco di personale, la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap spetta all’impresa distaccante e non all’impresa distaccataria, a condizione che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato. Lo ha precisato la C.M. n. 22/E/2015 con cui l’Agenzia delle Entrate ha commentato le novità previste dalla Legge n. 190/2014 in materia di Irap previste per le imprese e i professionisti, con particolare riguardo alla nuova deduzione del costo del lavoro dipendente del personale assunto a tempo indeterminato, il cui primo impatto avviene nel modello Irap 2016 per il periodo d’imposta 2015. Preliminarmente, si ricorda che tale deduzione deve essere calcolata per “differenza” tra il costo del lavoro a tempo indeterminato (come risultante dal bilancio) e le deduzioni già spettanti da altre disposizioni (contributi Inail, contributi previdenziali, deduzione forfettaria, ecc.), indicando nel quadro IS del modello Irap il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per i quali è stata calcolata la deduzione in parola.
Uno degli aspetti trattati nella citata C.M. n. 22/E/2015 ha riguardato le fattispecie riferite al contratto di somministrazione di lavoro (c.d. “interinale”) e del distacco del personale, per i quali si verifica una un rapporto trilaterale, il primo tra somministratore e lavoratore dipendente ed il secondo tra quest’ultimo e impresa utilizzatrice. In merito al distacco del personale, in passato l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di precisare (R.M. n. 2/DPF/2008) che gli importi addebitati dal distaccante all’impresa distaccataria sono non imponibili in capo all’impresa distaccante e non deducibili da parte della distaccataria. In altre parole, la rilevanza sostanziale di tali oneri deve pesare in capo all’impresa che utilizza il dipendente e non sull’impresa distaccante, la quale pur essendo il datore di lavoro non impiega effettivamente il dipendente distaccato presso terzi. Ciò ha portato a ritenere che le deduzioni Irap debbano spettare al soggetto per il quale il costo del lavoro è indeducibile, ossia l’impresa distaccataria. Sul punto, tuttavia, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la C.M. n. 22/E/2015, con cui sono state fornite alcune precisazioni che tuttavia modificano l’orientamento precedente. Più in dettaglio, sono state distinte due ipotesi:
• nel contratto di somministrazione di lavoro (c.d. “interinale”) la deduzione Irap del costo del lavoro a tempo indeterminato spetta a condizione che il rapporto di lavoro sottostante (tra società di somministrazione e dipendente) sia a tempo indeterminato, ed è fruita dall’impresa utilizzatrice per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato;
• nel distacco di personale, invece, secondo l’Agenzia delle Entrate la deduzione Irap collegata al costo del lavoro è deducibile in capo all’impresa distaccante (e non in capo all’impresa distaccataria) con conseguente rilevanza del riaddebito effettuato nei confronti dell’impresa distaccataria.
Secondo la nuova posizione dell’Amministrazione Finanziaria, quindi, si deve distinguere tra somministrazione e distacco del personale, consentendo la deduzione Irap del costo del personale in capo all’utilizzatore solo nella prima ipotesi, mentre nell’ambito del distacco si deve aver riguardo al soggetto titolare giuridico del rapporto di lavoro. Si segnala che nelle istruzioni del modello Irap 2016 non vi è traccia del nuovo indirizzo assunto dall’Agenzia delle Entrate, che si limitano a ricordare (al pari degli altri anni) che in capo all’impresa distaccante gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi devono essere oggetto di una variazione diminutiva nel modello Irap per consentirne la non rilevanza.

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