Effetti contabili dell’assegnazione dei beni ai soci

Quali sono gli effetti contabili dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci?

Risposta

L’intenzione della società di avvalersi, entro il 30 settembre 2016, della possibilità offerta dall’art. 1, co. 115-120, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – in presenza dei relativi presupposti, illustrati in diversi precedenti commenti del ns. sito, ai quali si rinvia per ogni ulteriore approfondimento – potrebbe generare alcuni effetti sul bilancio dell’esercizio 2015, nonostante l’assegnazione (o la cessione) agevolata nei beni ai soci venga effettuata nel periodo amministrativo 2016. Sul punto si segnala, che la tematica non è espressamente disciplinata dai principi contabili nazionali Oic, mentre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – con il documento CNDCEC “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi” del 14 marzo 2016 – si è soffermato esclusivamente sugli aspetti riguardanti l’esercizio dell’assegnazione, ovvero il 2016, e non il precedente, ovvero quello in fase di attuale chiusura.
A livello interpretativo, in previsione di perfezionare l’operazione di assegnazione (o cessione) ai soci, la società dovrebbe considerare alcuni specifici aspetti in sede di redazione del bilancio dell’esercizio 2015, quali l’obbligo di svalutare il bene agevolabile – qualora ne sussistano le corrispondenti condizioni applicative, esponendo così, tempestivamente, il minor valore certo dello stesso – e la necessità di riclassificarlo, se iscritto tra le immobilizzazioni, nell’attivo circolante. A questo proposito, si ricorda, infatti, che l’immobilizzazione destinata alla vendita deve essere riclassificata nell’attivo circolante, e non deve più essere assoggettata ad ammortamento, se sussistono i seguenti requisiti (Oic 16, par. 19):
• il bene è vendibile alle condizioni in cui si trova al momento della data di riferimento del bilancio;
• il bene non richiede modifiche sostanziali per poter essere venduto;
• la vendita è altamente probabile, considerando anche il prezzo di vendita e le condizioni di mercato;
• la vendita deve avvenire nel breve periodo.
L’immobilizzazione destinata alla vendita, iscritta nell’attivo circolante, deve essere valutata al minore importo tra il valore netto contabile (differenza tra costo storico e fondo di ammortamento) e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, n. 9), c.c.), inteso come il prezzo di vendita del bene nel corso della normale gestione, al netto dei costi diretti di vendita e dismissione (Oic 16, par. 72). Tale circostanza deve essere precisata nella nota integrativa al bilancio d’esercizio, indicando il corrispondente criterio di valutazione applicato.
Successivamente, nel corso dell’esercizio 2016, dovranno essere rilevate le specifiche scritture contabili afferenti l’operazione di assegnazione dei beni ai soci, individuati da due specifici atti:
• la delibera di assegnazione del bene, mediante il quale la società riduce il patrimonio netto, assumendo contestualmente l’impegno – e, quindi, un debito – nei confronti dei soci, per il valore di assegnazione (l’utilizzo del valore contabile impedirebbe di fornire un’informativa rappresentativa della reale attribuzione ai soci);
• l’esecuzione della delibera di assegnazione del bene, mediante lo storno del predetto debito verso soci e delle voci afferenti il bene assegnato (il costo, il fondo ammortamento e svalutazione).
Peraltro, la scrittura contabile riferita a quest’ultima operazione, necessita di un’integrazione, qualora – come spesso accade – l’assegnazione venga effettuata ad un valore di mercato diverso da quello contabile. A questo proposito, secondo l’impostazione del predetto documento CNDCEC, si dovrebbero effettuare le seguenti registrazioni alternative:
• se il valore di mercato è superiore a quello contabile, l’eccedenza rappresenta una plusvalenza (oppure, nel caso del bene merce, un provento) – nonostante derivi da un rapporto tra la società e i propri soci, e non coinvolga soggetti terzi – da iscrivere a conto economico, nella voce A)5), in quanto nel bilancio dell’esercizio iniziato il 1° gennaio 2016, non è più prevista l’area straordinaria. Tale componente positivo di reddito non è imponibile ai fini dell’Ires e dell’Irap, in quanto già soggetto ad un tributo sostitutivo di tali imposte;
• se il valore di mercato è inferiore a quello contabile (circostanza, peraltro, limitata, in quanto il minor valore corrente dovrebbe già risultare recepito nel bilancio dell’esercizio 2015), la differenza costituisce una minusvalenza (oppure, nell’ipotesi del bene merce, un onere) da imputare a conto economico, nella voce B)14). La minusvalenza non è deducibile, in virtù del combinato disposto degli artt. 86 e 101 del D.P.R. n. 917/1986, a differenza dell’onere derivante dall’assegnazione del bene merce, come desumibile dall’art. 85, co. 2, del Tuir.
Diversamente, nel caso alternativo di cessione del bene al socio, non si avrebbe alcuna riduzione di riserva, né un debito verso il socio, bensì un credito verso lo stesso, sulla base del corrispettivo pattuito: ferma restando la possibile emersione di una plusvalenza o minusvalenza – da imputare a conto economico, nelle voci, rispettivamente, A)5) o B)14) – qualora il prezzo di cessione sia superiore o inferiore al valore contabile netto del bene.

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