Montaggio di beni mobili senza transito in Italia

Una società italiana (IT) acquista materiale proveniente dalla Cina con consegna diretta dal territorio di tale Stato al proprio cliente Svizzero (senza transito in Italia). L’operazione viene qualificata come esclusa da Iva ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72 nei confronti del cliente svizzero. Per il montaggio del materiale, IT invia propri dipendenti in Svizzera, e viene chiesto se tale servizio possa mutare la natura dell’operazione in esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72. Viene altresì domandato se l’operazione possa avere un trattamento differente laddove il materiale provenga da una ditta tedesca con consegna diretta in Svizzera.

Risposta
La territorialità Iva delle cessioni di beni mobili è disciplinata dall’art. 7-bis del DPR 633/72, secondo cui tali operazioni si considerano rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato quando il bene, oltre ad essere nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione, sia esistente nel territorio stesso. Ciò significa che la rilevanza territoriale Iva in Italia richiede che all’atto della cessione (consegna o spedizione quale momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72) il bene sia esistente nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, il bene è acquistato da un fornitore cinese, al quale viene chiesto di consegnarlo direttamente al proprio cliente svizzero, senza che il bene transiti in Italia. Tale operazione triangolare è estranea ai fini Iva in Italia, con la conseguenza che:
l’acquisto di beni da parte di IT presso il fornitore cinese è esclusa da Iva ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, e la fattura ricevuta dal fornitore cinese non deve essere obbligatoriamente registrata ai fini Iva, bensì quale costo in contabilità generale (resta ferma la facoltà di far transitare tale acquisto nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 con una causale di esclusione da Iva);
la cessione di beni al cliente svizzero è esclusa da Iva ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura con la dicitura “operazione non soggetta”, come previsto dall’art. 21, co. 6-bis, lett. b), del DPR 633/72, ed inclusione del corrispettivo nel volume d’affari di IT.
L’invio di dipendenti di IT in Svizzera per il montaggio del materiale non muta in alcun modo la qualificazione territoriale Iva dell’operazione, per la cui verifica è sempre necessario aver riguardo al trasferimento fisico che rimane il medesimo. L’operazione non può qualificarsi come esportazione non imponibile ex art. 8 del DPR 633/72 in quanto la merce non parte dall’Italia, bensì dalla Cina con invio diretto in Svizzera. Semmai, l’addebito di un corrispettivo per il montaggio da parte di IT nei confronti del cliente svizzero deve qualificarsi come prestazione di servizi generica di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, esclusa da Iva in Italia, con obbligo di emissione della fattura con la dicitura “operazione non soggetta”, ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis, lett. b), del DPR 633/72, ed inclusione del corrispettivo nel volume d’affari di IT.
Alla medesima conclusione si deve pervenire nell’ipotesi in cui IT acquisti la merce da un fornitore tedesco con invio diretto dalla Germania in Svizzera dei beni al cliente svizzero di IT. Anche in tale caso, sia l’acquisto che la cessione operate da IT sono qualificate come fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura di vendita nei confronti del cliente svizzero, ai sensi dell’art. 21, co. 6-bis, lett. b), del DPR 633/72, con la dicitura “operazione non soggetta”, ed inclusione dell’operazione nel volume d’affari di IT. Per completezza, si precisa che non vi sono obblighi Intrastat, in quanto non si configura in alcun modo un’operazione intracomunitaria.

Alla luce di quanto riportato nella presente, rimaniamo a completa disposizione per gli ulteriori chiarimenti ed approfondimenti che dovessero necessitare.
Cordiali saluti.

Studio Cerato & Associati

Cassola, 23 gennaio 2016

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